COVID-19: Nuove restrizioni con il DPCM 18 ottobre 2020

 

COVID-19: NUOVE RESTRIZIONI CON IL DPCM 18 OTTOBRE 2020

DAL 19 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2020

 

Da oggi è in vigore il nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 firmato dal Presidente del Consiglio recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del DL 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (DPCM_18_10_2020)

 

Vengono introdotte nuove modifiche restrittive al DPCM 13 ottobre 2020 (QUI LE NOVITA’ DPCM 13/10/2020) che sono applicabili a partire dal 19 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020.

 

Per tutte le attività lavorative è obbligatoria l’assunzione e l’applicazione di PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO e di quanto indicato dalle linee guida previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020).

 

NOVITA’ INTRODOTTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

RISTORANTI E BAR

  • Apertura consentita dalle ore 5.00 alle ore 24.00, dalle ore 18:00 sarà autorizzato solamente il servizio al tavolo;
  • Ad ogni tavolo potranno sedere al massimo n. 6 persone;
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • E’ consentita fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • Nessuna limitazione di orario per i servizi di ristorazioni negli ospedali, aeroporti e lungo le autostrade.

In questo settore, inoltre, nella REGIONE PIEMONTE l’Ordinanza della Giunta (n,.109 del 16/10/2020) IMPONE:

  • DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI dopo le ore 21.00 fino alle ore 7.00 in tutte le attività commerciali, escluso il servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione;
  • obbligo per i RISTORANTI di tenere un REGISTRO QUOTIDIANO DELLE PRESENZE e dei contatti di tutti i clienti che usufruiscono del servizio al tavolo;
  • CHIUSURA NOTTURNA di tutte le attività commerciali al dettaglio, dalle ore 24.00 alle ore 5.00, ad eccezione delle farmacie;
  • I Sindaci potranno prevedere la CHIUSURA al pubblico dopo le ore 21.00 di STRADE O PIAZZE nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento. Gli accessi saranno sempre consentiti agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

SAGRE E FIERE 

Vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

SALE GIOCO, SALE SCOMMESSE E BINGO 

Apertura concessa dalle ore 8,00 alle ore 21,00.

 

CONVEGNI, CONGRESSI E RIUNIONI

  • Sospesi, eccetto quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • Le RIUNIONI nelle Pubbliche Amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo motivate ragioni ed è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private IN MODALITÀ A DISTANZA.

 

SPORT

  • Permane il DIVIETO dello SPORT DA CONTATTO praticato a livello amatoriale, non sono consentite gare nè competizioni dell’attività sportiva dilettantistica di base. Sono concesse soltanto le attività in forma individuale e l’attività sportiva a livello professionistico afferente alle varie federazioni;
  • Sono consentiti soltanto gli EVENTI E COMPETIZIONI riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI o dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Per tali eventi continua ad essere consentita la presenza di pubblico, con percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori in luoghi chiusi, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, rimangono consentite a porte chiuse;
  • PALESTRE E PISCINE restano aperte ma è prevista una settimana per adeguare protocolli sicurezza e verificarne il rispetto.

 

ISTRUZIONE

Maggiore flessibilità di orario nelle SCUOLE SUPERIORI, con ingressi scaglionati anche dalle ore 09:00 con possibilità di tenere le lezioni anche di pomeriggio e maggiore flessibilità nell’organizzazione mediante incremento della alla didattica digitale integrata che rimane complementare alla didattica in presenza.

Inoltre, in REGIONE PIEMONTE l’Ordinanza della Giunta Regionale (n. 110 del 16 ottobre 2020) proroga l’obbligo per le SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO di verificare che le famiglie abbiano misurato la febbre agli studenti. Qualora infatti le scuole non riescano a provvedere alla misurazione della temperatura degli alunni per comprovate ragioni di carenza di personale o altre motivazioni oggettive, verificheranno giornalmente l’avvenuta misurazione della temperatura agli alunni da parte delle famiglie, avvalendosi alternativamente di autocertificazioni, diario scolastico, registro elettronico o altro mezzo ritenuto idoneo; ove  un alunno  si  presenti  sprovvisto  della  certificazione  attestante  l’avvenuta misurazione,  la  scuola  dovrà  rilevare  la  temperatura  prima dell’inizio dell’attività didattica.

______________________________________

Per maggiori dettagli:

DPCM_18_10_2020

Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020

COVID-19: Le novità del nuovo DPCM del 13 ottobre 2020

 

AGGIORNAMENTO MISURE DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID19

DAL 14 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2020

 

A seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e il recente decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 (DPCM_13_10_2020)

Le disposizioni del DPCM si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.

Per tutte le attività lavorative è obbligatoria l’assunzione e l’applicazione di PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO e di quanto indicato linee guida previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020).

 

Quali sono le novità del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri?

  • E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
    1. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
    2. per i bambini di età inferiore ai sei anni;
    3. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

       È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

  • ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: consentite a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
  • RISTORANTI E BAR dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi.
  • Sono consentite le FIERE ed i CONGRESSI, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Previste LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO, obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero.
  • CORSI DI FORMAZIONE: consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Sono escluse qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, non citata nel DPCM.
  • Le attività di CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI, CENTRI CULTURALI E DI CENTRI SOCIALI sono consentite.
  • Sospese le attività che abbiano luogo in SALE DA BALLO, DISCOTECHE e LOCALI ASSIMILATI, all’aperto o al chiuso.
  • SPORT: vietate le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto amatoriali. Gli sport di contatto sono consentiti da parte delle società professionistiche, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni. Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza nessun assembramento.
  • Per le COMPETIZIONI SPORTIVE è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso.
  • Lo svolgimento delle MANIFESTAZIONI PUBBLICHE è consentito soltanto in maniera statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali e le altre misure di contenimento.
  • Per gli SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto resta il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere.
  • DIVIETO DI FESTE PRIVATE al chiuso o all’aperto e forte raccomandazione ad evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di 6 persone non conviventi.
  • Le FESTE CONSEGUENTI ALLE CERIMONIE CIVILI O RELIGIOSE possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • DIVIETO DI GITE SCOLASTICHE, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche.

______________________________________

Per maggiori dettagli:

 DPCM_13_10_2020

Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020

Reati tributari e Decreto Legislativo n.231/2001

 

REATI TRIBUTARI E DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

ANCORA ESTENSIONI DEI REATI PRESUPPOSTO

 

Con la Legge n. 157/2019 gli illeciti tributari sono entrati ufficialmente a far parte dei reati presupposto precedentemente definiti dal D.lgs. 231/2001; di conseguenza la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa anche ai reati tributari espressamente richiamati.

Merita qui ricordare che il D.lgs. 231/2001 ha introdotto in Italia la diretta ed immediata responsabilità amministrativa degli Enti per i fatti illeciti commessi nell’interesse od a vantaggio di questi dalle persone in posizione apicale e/o alle loro dipendenze. Al fine di evitare le gravi conseguenze derivanti dalla commissione di un reato presupposto, sono previste forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa degli Enti, ossia l’adozione e l’attuazione di un Modello di organizzazione e gestione.

La Legge 157/2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) ha introdotto, tra i reati ex D.lgs. 231, i seguenti illeciti tributari richiamati dagli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 del D.lgs. 74/2000:

  • dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti;
  • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
  • emissione di fatture per operazioni inesistenti;
  • occultamento o distruzione di documenti contabili;
  • sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

 

Ulteriori reati tributari, rientranti nel catalogo dei reati ex D.lgs. 231, sono stati introdotti dal D.lgs. 75/2020, attuativo della Direttiva PIF relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE mediante il diritto penale.

Le Organizzazioni sono chiamate ad interrogarsi sulla robustezza dei sistemi e delle procedure di controllo interno e ad aggiornare i propri Modelli di Organizzazione e Gestione (c.d. MOG o Modelli 231) su un ambito particolarmente delicato della realtà aziendale, ossia quello fiscale. Le prime aree a rischio saranno quindi da ricercare nella corretta tenuta della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi.

 

Cosa devono fare le Organizzazione per adeguare i propri Modelli 231?

  1. Mappatura di processi e attività sensibili a rischio di commissione dei nuovi reati;
  2. Adozione di un sistema amministrativo, contabile e fiscale adeguato;
  3. Analisi, valutazione e sviluppo del Sistema di Controllo Interno.
  4. Aggiornamento del Modello Organizzativo 231 ed attuazione dello stesso. 

 

______________________________________

 

Studio Quality mette a disposizione i propri professionisti per fornire consulenze e supporto alle Organizzazioni per l’adozione o per l’aggiornamento di Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Tel: 0171 26 02 39

Mail: info@studioquality.it

 

 

Corsi di formazione in VIDEOCONFERENZA

 

CORSI DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

 

STUDIO QUALITY, offre la possibilità di partecipare ai propri corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro distanza”.

 

Come?

 

Attraverso un sistema online di Videoconferenza sincrona che, inviando in tempo reale immagini e audio dai rispettivi luoghi in cui docente e discente sono presenti, consente di partecipare interattivamente ai corsi organizzati da STUDIO QUALITY senza spostarsi dall’ufficio o da casa.

Il nostro sistema di videoconferenza sincrona garantisce la continua interazione tra partecipanti e docente in audio, video e chat, la continua verifica della presenza e dell’attenzione garantendo il contatto visivo tra discenti e docente, il tracciamento dei tempi di collegamento di ciascun partecipante, l’idoneità della verifica di apprendimento finale: tali requisiti sono necessari per rendere efficace la formazione e considerarla quindi equivalente all’attività formativa svolta in aula.    

______________________________________

 

La Regione Piemonte ha recepito le indicazioni sulla formazione a distanza formulate dal Gruppo Tecnico Interregionale Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, diffuse attraverso la circolare prot. 12255/A1409B del 14/4/2020, ribadendo che le attività formative organizzate in videoconferenza sincrona sono equiparate alla formazione in presenza e sono quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza previsti dalla legge. Pertanto i Corsi svolti in Videoconferenza risultano conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia in Materia di Salute e Sicurezza sul lavoro ed equiparati ai corsi “frontali”.  Gli attestati hanno la stessa validità di quelli rilasciati per i Corsi svolti in aula. 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE AD UN CORSO IN VIDEOCONFERENZA

Per poter frequentare il corso in Videoconferenza sincrona ciascun partecipante deve necessariamente:

  • Leggere e comprendere la lingua Italiana;
  • Possedere una connessione internet stabile (si sconsiglia l’utilizzo di collegamenti in wireless se la rete wi-fi può essere utilizzata da altri utenti aziendali).
  • Possedere un PC o Mac dotato di MICROFONO, USCITA AUDIO e WEBCAM.

IL PC DOVRA’ ESSERE UTILIZZATO SINGOLARMENTE (OGNI PARTECIPANTE DOVRA’ DOTARSI O ESSERE DOTATO DI UN PROPRIO TERMINALE).

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Una volta effettuata l’iscrizione ad un corso in videoconferenza, STUDIO QUALITY invierà a ciascun partecipante un’e-mail contenente un link che permetterà di accedere, il giorno prefissato per il corso, all’aula virtuale.

I test di apprendimento per le verifiche intermedie e finali saranno svolti anch’essi in videoconferenza acquisendo le risposte dei partecipanti in tempo reale.

 

VANTAGGI DEI CORSI IN VIDEOCONFERENZA

Attraverso il sistema di formazione a distanza in Videoconferenza il docente potrà interagire direttamente e interattivamente con tutti gli allievi.

Il nostro sistema di videoconferenza permette, infatti, la comunicazione diretta e immediata tra docente e discenti proprio come avverrebbe in un’aula tradizionale; grazie al nostro sistema audio, i partecipanti potranno interagire fra di loro e avranno la possibilità di sentire eventuali interventi o domande esposte al docente durante la lezione.

 

 

Il calendario dei corsi di formazione interaziendali erogati in videoconferenza sarà disponibile a breve, in attesa di nuove disposizioni del Governo e della Regione Piemonte.

 ______________________________________

Su specifica richiesta, sarà possibile svolgere i corsi in videoconferenza con calendarizzazione concordata e preventivo a corpo. Per maggiori informazioni contattare i seguenti recapiti:

Tel: 0171 26 02 39

Mail: formazione@studioquality.it

 

Emergenza Covid-19: Rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di DPI

 

BANDO PER L’ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE IMPRESE

PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.70 del 17 marzo 2020

 

CHE COS’È IL BANDO IMPRESA SICURA?

Il Bando Impresa Sicura, gestito da Invitalia, consente alle aziende di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
ll rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
Importo massimo rimborsabile: 500 euro per ciascun addetto dell’impresa – a cui sono destinati i DPI – e fino a un massimo di 150mila euro per impresa.
Importo minimo rimborsabile: non inferiore a 500 euro.

 

REQUISITI PER PARTECIPARE

Impresa SIcura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:

  • Regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
  • Con sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
  • Nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

 

CARATTERISTICHE SPESE AMMISSIBILI A RIMBORSO

Le spese oggetto di rimborso fanno riferimento alle seguenti categorie:

  • Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovrascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

 

Ai fini dell’accesso al rimborso, tali spese devono:

  1. essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso;
  2. essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
  3. essere non inferiori a euro 500,00.

 

Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’ 11 al 18 maggio 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 attraverso lo sportello informatico dedicato https://prenotazione.dpi.invitalia.it

 

Per saperne di più sulla fase di prenotazione del rimborso, modalità operative, avvertenze e altre informazioni utili, i tecnici dello STUDIO QUALITY sono disponibili ai seguenti recapiti:

Tel: 0171 26 02 39

Mail: info@studioquality.it

 

Covid19 – Fase 2: le misure per gli esercizi commerciali

 

Nella cosiddetta “FASE 2” gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, al fine di limitare e contrastare la circolazione del nuovo coronavirus e garantire acquisti in sicurezza, devono rispettare le seguenti misure di igiene e prevenzione previste dal DPCM 26 aprile 2020.

 

DISTANZA

Assicurare il mantenimento di un metro di distanza interpersonale in tutte le attività.

 

PULIZIA DEI LOCALI 

Garantire l’igiene ambientale con una frequenza di almeno due volte al giorno. 

 

ARIA 

Mantenere un’adeguata aerazione naturale e il ricambio d’aria.

 

IGIENE DELLE MANI

Mettere a disposizione gel igienizzante per la disinfezione delle mani (in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento).

 

MASCHERINE

Utilizzare le mascherine negli ambienti chiusi e dove non sia possibile il distanziamento sociale.

 

GUANTI

Usare guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, in particolare in caso di alimenti e bevande.

 

INGRESSI DILAZIONATI

Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

  • attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  • per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  • per locali di dimensioni superiori a 40 metri quadrati, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

 

INFORMAZIONI 

Dare adeguata comunicazione alla clientela per garantire il distanziamento in attesa di entrare.

 

 

STUDIO QUALITY mette a disposizione i propri tecnici per elaborare e contestualizzare LE MISURE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO per la ripresa lavorativa della vostra attività.

 

Per maggiori informazioni:

Tel: 0171 26 02 39

Mail: info@studioquality.it

 

Fonte: Ministero della salute

EMERGENZA COVID-19: DPCM 26 APRILE e FASE 2 PER LE AZIENDE

 

Il 26 aprile 2020 è stato pubblicato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la così detta “FASE 2 dell’emergenza Covid-19”, che contiene anche l’aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 aprile 2020 e che va ad integrare quanto indicato il 14 marzo 2020. Nel DPCM sono anche stati inseriti i Protocolli per i cantieri, per il settore del trasporto e della logistica.

 

I nuovi documenti, concordati tra le parti sociali, costituiscono il riferimento nazionale per poter lavorare in sicurezza nella “FASE 2”.

 

La riapertura e/o la prosecuzione delle attività può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

 

LA MANCATA ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO CHE NON ASSICURI ADEGUATI LIVELLI DI PROTEZIONE DETERMINA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.

 

In seguito alle disposizioni emanate del Governo, STUDIO QUALITY mette a disposizione i propri tecnici per elaborare e contestualizzare il PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO per la ripresa delle attività lavorativa nella vostra azienda.

 

 

Per richiedere il documento da adattare alla propria impresa o per ulteriori informazioni,

contattare i seguenti recapiti:

 

Tel: 0171 26 02 39

Mail: info@studioquality.it

 

 

DPCM 26 aprile 2020

Covid-19: Protocollo aziendale anti-contagio

 

La vostra azienda è pronta per riaprire e ripartire?

 

In questo periodo di emergenza Covid-19, per ottemperare alla corretta riapertura delle attività lavorative, le aziende devono dotarsi di prassi e regole per garantire lo svolgimento delle stesse in sicurezza.

Il D.P.C.M. 11/03/2020 raccomanda a tutte le attività produttive e professionali di adottare idonei PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO.

Le aziende, ciascuna secondo il settore, le dimensioni, il processo produttivo, e le intese raggiunte a livello locale e di categoria, devono pertanto attuare propri protocolli aziendali per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro al fine di contrastare la diffusione del COVID-19.

A seguito della pubblicazione del Protocollo Condiviso del 14 Marzo 2020 sottoscritto dal Governo e parti sociali, e del rapporto “Emergenza Covid-19: imprese aperte, lavoratori protetti” del 17/04/2020 elaborato dal POLITECNICO DI TORINO in collaborazione con Associazioni, Enti ed Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL della Regione Piemonte, STUDIO QUALITY mette a disposizione i propri tecnici per elaborare e contestualizzare un PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO per la ripresa delle attività lavorativa nella vostra azienda.

 

Si riporta di seguito un’anteprima dei documenti.

Per maggiori informazioni contattare i seguenti recapiti:

info@studioquality.it

0171 26 02 39

Privacy e Covid-19: Trattamento di dati personali e misure di prevenzione da contagio Covid-19

 

Regole per la raccolta e il trattamento di dati personali

connesso alle finalità di prevenzione da contagio Covid-19

 

Nell’attuale situazione d’emergenza sanitaria, la raccolta e il trattamento dei dati personali si rendono necessari per ragioni di accertamento e prevenzione da contagio Covid-19, ma occorre seguire e rispettare regole ben precise. Sul tema è intervenuto anche il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti lavoro” del 14 marzo 2020.

 

Modalità di ingresso in azienda per dipendenti, visitatori e fornitori 

Secondo quanto disposto dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti lavoro” del 14 marzo 2020, il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso in azienda.

La rilevazione della temperatura corporea sul luogo di lavoro costituisce un trattamento di dati personali. Per tale motivo è fondamentale che la raccolta del dato da parte del datore di lavoro avvenga in conformità con quanto stabilito dalla normativa privacy vigente (GDPR 2016/679 e Codice della privacy).

In relazione a tale trattamento, il datore di lavoro dovrà:

  • registrare la temperatura corporea solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali, ossia quando la temperatura rilevata sia superiore ai 37,5°;
  • fornire l’informativa privacy, in forma scritta e/o orale, sul trattamento dei dati personali.

 

Raccolta di informazioni sugli spostamenti – Autodichiarazioni

Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti lavoro” del 14 marzo 2020, il datore di lavoro può richiedere al personale e/o a chi intende fare ingresso in azienda informazioni sugli spostamenti.

Il datore di lavoro che intende attestare la non provenienza del dipendente e/o di chi intende far ingresso in azienda dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19 deve:

  • prima di tutto informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio, secondo le indicazioni dell’OMS;
  • potrà richiedere il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19. La dichiarazione integra un trattamento di dati personali, per cui sarà necessario raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19 e dovrà essere fornita apposita informativa privacy circa tale trattamento.

 

Misure di sicurezza e organizzative

In relazione a tali nuovi trattamenti di dati personali, laddove effettuati, il datore dovrà adottare ed implementare le seguenti misure di sicurezza ed organizzative.

  • Il datore di lavoro dovrà assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di isolamento momentaneo e di allontanamento dal posto di lavoro dovuto al superamento della soglia di temperatura, oppure qualora il lavoratore comunichi all’ufficio del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 oppure, ancora, nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria;
  • Il datore di lavoro dovrà individuare ed autorizzare i soggetti preposti al trattamento, fornendo loro istruzioni adeguate, così da poter garantire la protezione dei dati personali;
  • I dati personali non potranno in alcun modo essere diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. Autorità sanitaria);
  • I dati raccolti dovranno essere adeguatamente protetti: i supporti cartacei dovranno essere accessibili esclusivamente dal personale autorizzato e conservati in armadi e/o cassetti chiusi a chiave, mentre i supporti elettronici dovranno essere protetti da apposite credenziali di autenticazione conoscibili solo dal personale autorizzato;
  • I dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità di prevenzione da contagio Covid-19;
  • L’azienda dovrà valutare l’impatto dei nuovi trattamenti sulla protezione dei dati personali: in particolare dovrà essere aggiornata la DPIA – Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali;
  • L’azienda dovrà aggiornare il Registro dei trattamenti, andando ad includere i nuovi trattamenti di dati personali effettuati.

 

Smart working e misure di sicurezza

Nello stato di emergenza il datore di lavoro deve incentivare, laddove possibile, lo smart working (lavoro agile), tenendo in considerazione le seguenti regole e adottando le seguenti misure di sicurezza.

  • Sicurezza del Pc aziendale: l’azienda deve fornire dispositivi dotati di adeguate misure di sicurezza (antivirus, credenziali di autenticazione…) e deve avvalersi esclusivamente di software affidabili;
  • Sicurezza del PC personale: ove il lavoratore non abbia a disposizione un PC aziendale, occorre assicurarsi che il sistema operativo del PC personale sia aggiornato e di avere un antivirus valido;
  • Custodia dei dispositivi: il lavoratore deve adottare ogni cautela a protezione dei dispositivi usati per l’espletamento dell’attività lavorativa, soprattutto in caso di spostamenti e deve sospendere la postazione in caso di assenza o di allontanamento anche momentaneo;
  • Vpn: l’azienda deve predisporre una connessione vpn dotata di credenziali (che non devono essere memorizzate) per consentire ai dipendenti di accedere alla rete in modo sicuro e tracciabile;
  • Formazione: l’azienda deve assicurarsi che il personale sia informato sui rischi e pericoli connessi alla rete;
  • Chiamate: il lavoratore deve verificare di essere solo quando effettua chiamate o videochiamate di lavoro e, se possibile, deve utilizzare gli auricolari;
  • Distruzione di documenti cartacei: il lavoratore deve evitare di gettare la documentazione nel cestino della carta straccia senza aver previamente provveduto a rendere inintelligibile il contenuto. Qualora sia necessario distruggere i documenti contenenti dati personali, questi devono essere sminuzzati in modo da non essere più ricomponibili;
  • Credenziali di autenticazione (Password): le credenziali di accesso al PC ed agli applicativi lavorativi non devono essere memorizzate su dispositivi personali e occorre evitare di memorizzarle su fogli lasciati vicino alla postazione. Le password devono essere aggiornate periodicamente adottando le classiche regole di complessità;
  • Data breach – Violazione dei dati personali: il lavoratore deve comunicare tempestivamente ogni ipotesi di incidente da cui possa derivare una violazione dei dati personali.

 

Per ulteriori informazioni in merito, sarà possibile contattare i nostri uffici all’indirizzo: info@studioquality.it

 

Etichette Alimentari: Scompare l’obbligo di indicare sempre l’origine di pasta, riso, latte e altri prodotti

Dal 1° aprile 2020 cambieranno le regole sulle etichette alimentari. I produttori saranno costretti ad indicare in etichetta l’origine degli ingredienti principali dei loro prodotti solo in alcuni casi.

 

Attualmente, nel nostro paese, è obbligatorio indicare in etichetta, ad esempio sulle confezioni di alimenti come latte, pasta, riso e prodotti derivati dal pomodoro (come prodotto e come ingrediente contenuto in altri alimenti), la provenienza della materia prima utilizzata. Il consumatore può così avere un’indicazione chiave per capire da dove arriva il cibo che mette in tavola e determinare soprattutto se un alimento è made in Italy.

Questa specifica, (stabilita dal Regolamento 1169 del 2011) che concede agli Stati membri dell’UE la possibilità di ampliare le informazioni in etichetta, è però, salvo sorprese, garantita fino a fine marzo 2020.

Cosa succederà a partire dal 1° aprile è ancora incerto; l’attuale governo italiano sta cercando di correre ai ripari per evitare di veder scomparire quel tassello importante che ci aiuta a scegliere più consapevolmente quello che acquistiamo.

In assenza di novità, il 1° aprile entrerà in vigore la nuova etichettatura di origine comunitaria (Regolamento esecutivo UE 777/2018) che, solo in alcuni casi, sarà sottoposta all’obbligo di indicare la provenienza della materia prima in etichetta.

 

Quando sarà obbligatorio indicare l’origine della materia prima?

Il regolamento esecutivo prevede che i produttori saranno obbligati a fornire in etichetta le informazioni sull’origine, solo quando il luogo di provenienza dell’alimento è indicato – o anche semplicemente evocato – in etichetta e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario. Per ingrediente primario, come spiega la normativa europea, si intende “l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa”.

Ad esempio, se su un pacco di pasta lavorata in Italia compare la bandiera tricolore o un altro simbolo universalmente noto dell’Italia, e il grano utilizzato per realizzarla (cioè l’ingrediente primario) non è italiano, allora il produttore è obbligato a riportarlo in etichetta, altrimenti no. Così come un salume dovrà specificare che la carne proviene da un paese diverso dall’Italia qualora sulla confezione faccia riferimento con “segni o simboli” all’italianità del prodotto.

Si tratta dunque di un regolamento più flessibile rispetto alle specifiche ad oggi ancora in vigore, che permetterà a molti produttori di soprassedere su un’indicazione che è invece molto importante, ossia quella relativa alla provenienza dell’ingrediente primario di uno specifico prodotto. Oggi ad esempio, su un pacco di pasta è sempre obbligatorio inserire l’indicazione della provenienza del grano, a prescindere se sul campo visuale principale dell’etichetta venga o meno indicato o evocato un paese.

Seppur l’indicazione di origine non è di per se’ una garanzia di qualità del prodotto, fornire in etichetta un’informazione aggiuntiva sulla provenienza della materia prima non è solo auspicabile ma aiuta il mercato a fare pulizia come è successo ai pastai che nel 2018, sulla spinta dei consumatori, hanno smesso di acquistare grano dal Canada dove l’uso del glifosato è autorizzato anche prima del raccolto.

 

Quali sono i rischi?

Il Regolamento non si applica ai prodotti a marchio registrato che, “a parole o con segnali grafici”, indicano di per sé la provenienza del prodotto (compresi gli IGP, DOP, STG e biologico poiché essi sono regolamentati da legislazione dedicata).

Questo particolare è fortemente rischioso perché permette alle aziende che falsificano il cibo italiano di continuare a vendere indisturbate proprio grazie al fatto di avere un marchio registrato che richiama all’Italia.

Inoltre, il Regolamento UE che entrerà in vigore ad aprile lascia anche molta flessibilità sul riferimento geografico dell’origine dell’ingrediente primario (da Ue/non Ue, fino all’indicazione del Paese o della regione).

 

Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0775&from=EN