Covid-19: Aggiornato al 06/04/2021 il Protocollo sicurezza sul lavoro.
Cosa cambia?

Martedì 6 aprile 2021 è stato siglato, a cura del Governo e delle Parti Sociali, il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro“, documento che aggiorna le indicazioni contenute all’interno dei noti Protocolli del 14 marzo 2020, e del 24 aprile dello scorso anno.

Il nuovo Protocollo condiviso ribadisce che il contagio da Covid-19 è un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, ma il cui allarme sociale è fortemente sentito e pertanto la mancata attuazione dello stesso, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

La nuova versione del protocollo condiviso per l’emergenza Covid-19 riporta diverse novità; nello specifico:

INGRESSO IN AZIENDA

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus Covid-19 dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno dovranno essere riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, sono considerati DPI le “mascherine chirurgiche” e in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto. In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine o altri DPI di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE / TRASFERTE

Massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto e assicurare un piano di turnazione dei lavoratori.  

Ove possibile incentivare ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.            

Limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti produttivi e, ove possibile, sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.      

Con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP dovrà tener conto del contesto associato alla trasferta prevista, anche con riguardo all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE

Per il reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente dovrà effettuare la visita medica, come previsto dall’art. 41 comma 2 lett. e-ter del d.lgs. 81/08, per verificarne l’idoneità alla mansione e per valutare se vi sono profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

E’ stata eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.

Sono consentiti in presenza i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

Alla luce delle novità apportate con l’aggiornamento del Protocollo e considerate le differenti interpretazioni delle precedenti normative in merito alla validità degli attestati di formazione durante il periodo di emergenza sanitaria, si consiglia di recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia, al fine di evitare l’insorgenza di eventuali dubbi interpretativi e di sanare le posizioni ad oggi in sospeso.


La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

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