COVID-19: Le novità del nuovo DPCM del 13 ottobre 2020

 

AGGIORNAMENTO MISURE DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID19

DAL 14 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2020

 

A seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e il recente decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19 (DPCM_13_10_2020)

Le disposizioni del DPCM si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.

Per tutte le attività lavorative è obbligatoria l’assunzione e l’applicazione di PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO e di quanto indicato linee guida previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020).

 

Quali sono le novità del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri?

  • E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
    1. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
    2. per i bambini di età inferiore ai sei anni;
    3. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

       È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

  • ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: consentite a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
  • RISTORANTI E BAR dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi.
  • Sono consentite le FIERE ed i CONGRESSI, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Previste LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO, obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero.
  • CORSI DI FORMAZIONE: consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Sono escluse qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, non citata nel DPCM.
  • Le attività di CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI, CENTRI CULTURALI E DI CENTRI SOCIALI sono consentite.
  • Sospese le attività che abbiano luogo in SALE DA BALLO, DISCOTECHE e LOCALI ASSIMILATI, all’aperto o al chiuso.
  • SPORT: vietate le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto amatoriali. Gli sport di contatto sono consentiti da parte delle società professionistiche, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni. Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Consentita l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza nessun assembramento.
  • Per le COMPETIZIONI SPORTIVE è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso.
  • Lo svolgimento delle MANIFESTAZIONI PUBBLICHE è consentito soltanto in maniera statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali e le altre misure di contenimento.
  • Per gli SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto resta il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere.
  • DIVIETO DI FESTE PRIVATE al chiuso o all’aperto e forte raccomandazione ad evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di 6 persone non conviventi.
  • Le FESTE CONSEGUENTI ALLE CERIMONIE CIVILI O RELIGIOSE possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • DIVIETO DI GITE SCOLASTICHE, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche.

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Per maggiori dettagli:

 DPCM_13_10_2020

Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020

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