COVID-19: Nuove restrizioni con il DPCM 18 ottobre 2020

 

COVID-19: NUOVE RESTRIZIONI CON IL DPCM 18 OTTOBRE 2020

DAL 19 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2020

 

Da oggi è in vigore il nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 firmato dal Presidente del Consiglio recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del DL 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». (DPCM_18_10_2020)

 

Vengono introdotte nuove modifiche restrittive al DPCM 13 ottobre 2020 (QUI LE NOVITA’ DPCM 13/10/2020) che sono applicabili a partire dal 19 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020.

 

Per tutte le attività lavorative è obbligatoria l’assunzione e l’applicazione di PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO e di quanto indicato dalle linee guida previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020).

 

NOVITA’ INTRODOTTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

RISTORANTI E BAR

  • Apertura consentita dalle ore 5.00 alle ore 24.00, dalle ore 18:00 sarà autorizzato solamente il servizio al tavolo;
  • Ad ogni tavolo potranno sedere al massimo n. 6 persone;
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • E’ consentita fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • Nessuna limitazione di orario per i servizi di ristorazioni negli ospedali, aeroporti e lungo le autostrade.

In questo settore, inoltre, nella REGIONE PIEMONTE l’Ordinanza della Giunta (n,.109 del 16/10/2020) IMPONE:

  • DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI dopo le ore 21.00 fino alle ore 7.00 in tutte le attività commerciali, escluso il servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione;
  • obbligo per i RISTORANTI di tenere un REGISTRO QUOTIDIANO DELLE PRESENZE e dei contatti di tutti i clienti che usufruiscono del servizio al tavolo;
  • CHIUSURA NOTTURNA di tutte le attività commerciali al dettaglio, dalle ore 24.00 alle ore 5.00, ad eccezione delle farmacie;
  • I Sindaci potranno prevedere la CHIUSURA al pubblico dopo le ore 21.00 di STRADE O PIAZZE nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento. Gli accessi saranno sempre consentiti agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

SAGRE E FIERE 

Vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

SALE GIOCO, SALE SCOMMESSE E BINGO 

Apertura concessa dalle ore 8,00 alle ore 21,00.

 

CONVEGNI, CONGRESSI E RIUNIONI

  • Sospesi, eccetto quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • Le RIUNIONI nelle Pubbliche Amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo motivate ragioni ed è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private IN MODALITÀ A DISTANZA.

 

SPORT

  • Permane il DIVIETO dello SPORT DA CONTATTO praticato a livello amatoriale, non sono consentite gare nè competizioni dell’attività sportiva dilettantistica di base. Sono concesse soltanto le attività in forma individuale e l’attività sportiva a livello professionistico afferente alle varie federazioni;
  • Sono consentiti soltanto gli EVENTI E COMPETIZIONI riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI o dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Per tali eventi continua ad essere consentita la presenza di pubblico, con percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e di 200 spettatori in luoghi chiusi, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, rimangono consentite a porte chiuse;
  • PALESTRE E PISCINE restano aperte ma è prevista una settimana per adeguare protocolli sicurezza e verificarne il rispetto.

 

ISTRUZIONE

Maggiore flessibilità di orario nelle SCUOLE SUPERIORI, con ingressi scaglionati anche dalle ore 09:00 con possibilità di tenere le lezioni anche di pomeriggio e maggiore flessibilità nell’organizzazione mediante incremento della alla didattica digitale integrata che rimane complementare alla didattica in presenza.

Inoltre, in REGIONE PIEMONTE l’Ordinanza della Giunta Regionale (n. 110 del 16 ottobre 2020) proroga l’obbligo per le SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO di verificare che le famiglie abbiano misurato la febbre agli studenti. Qualora infatti le scuole non riescano a provvedere alla misurazione della temperatura degli alunni per comprovate ragioni di carenza di personale o altre motivazioni oggettive, verificheranno giornalmente l’avvenuta misurazione della temperatura agli alunni da parte delle famiglie, avvalendosi alternativamente di autocertificazioni, diario scolastico, registro elettronico o altro mezzo ritenuto idoneo; ove  un alunno  si  presenti  sprovvisto  della  certificazione  attestante  l’avvenuta misurazione,  la  scuola  dovrà  rilevare  la  temperatura  prima dell’inizio dell’attività didattica.

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Per maggiori dettagli:

DPCM_18_10_2020

Linee-Guida per la riaperture delle Attività Economiche Produttive e Ricreative_08-10-2020

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