Dic, 2022

Secondo il Codice delle pari opportunità, come modificato dalla L. 5 novembre 2021, n. 162, tutte le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sono tenute a redigere, con cadenza biennale, un “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile”.
COS’E’ IL RAPPORTO BIENNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’
Il rapporto biennale per le parità di genere è un documento che “descrive” il trattamento che in azienda viene riservato alle donne e agli uomini. Nello specifico, il rapporto deve contenere:
CHI E’ OBBLIGATO
Il “Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile” deve essere obbligatoriamente consegnato alle rappresentanze sindacali aziendali dalle imprese pubbliche e private con oltre 50 dipendenti.
Entro il 31 dicembre di ogni anno, è reso disponibile, sul sito del Ministero del Lavoro, l’elenco redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto.
SCADENZA ANNO 2022
Solo per il biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 14 ottobre 2022.
Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica attraverso la compilazione di apposito Modulo presente sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Inseriti correttamente tutti i dati all’interno dell’applicativo, quest’ultimo rilascia una ricevuta attestante la regolare redazione dal rapporto.
Copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, devono essere trasmesse dal Datore di lavoro alle rappresentanze sindacali.
Il rapporto verrà sottoposto a monitoraggio da parte delle autorità compenti. L’elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto così come l’elenco di quelle che, invece, non lo hanno trasmesso, verrà pubblicato in un’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero del Lavoro.
SANZIONI
La mancata trasmissione del rapporto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro e, nei casi più, gravi, la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
In caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
Le sanzioni non sono tuttavia applicate automaticamente. Queste scattano solamente nel caso in cui le aziende interessate non ottemperino all’Invito dell’Ispettorato territoriale del lavoro a provvedere nei successivi 60 giorni.
Bandi di gara: Il Decreto Legge 32 maggio 2021, n. 77 ha introdotto l’obbligo, per le aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti che intendono partecipare a bandi di gara, di presentare, a pena di esclusione, copia dell’ultimo rapporto redatto con relativa attestazione di conformità.
PARITA’ DI GENERE SUL POSTO DI LAVORO: La Certificazione UNI PdR 125:2022
Tutte le imprese interessate a puntare su un modello di lavoro incentrato sull’inclusività, possono ottenere la Certificazione UNI PdR 125:2022 sulla parità di genere, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore di appartenenza.
Questo standard consente, a chi si certifica, di beneficiare di vantaggi concreti, tra cui:
Leggi il nostro articolo oppure contattaci per saperne di più.
Fonti:
Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
La certificazione che ti serve per rafforzare la tua immagine e reputazione aziendale.
La legge 162/2021 ha introdotto la Certificazione della parità di genere con lo scopo di incentivare le aziende ad adottare politiche favorevoli a ridurre la disparità di genere sul posto di lavoro.
La norma UNI PdR 125:2022 consente, a chi si certifica, di avviare un percorso di cambiamento culturale all’interno della propria organizzazione e di beneficiare di vantaggi concreti, tra cui sgravi fiscali e punteggi premiali in gare di appalto.
L’obiettivo della norma è quello di assicurare una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, riducendo le disparità, attraverso la creazione di un sistema volto a migliorare le condizioni di lavoro delle donne in termini qualitativi, di remunerazione e di ruolo.
La norma individua 6 Aree di valutazione, ossia i requisiti minimi che ciascuna azienda deve rispettare per garantire al suo interno l’equità uomo-donna. Ogni area è contraddistinta da un peso percentuale, che rileva il livello attuale dell’organizzazione, ed è costituita da una serie di indicatori, in grado di guidare il cambiamento. Un’azienda sarà, pertanto, valutata in base alla propria:
Cultura e strategia (15%)
implementazione di un piano a favore e sostegno di un ambiente di lavoro inclusivo e procedure interne volte a favorire le pari opportunità e l’occupazione femminile.
Governance (15%)
Processi volti a identificare e gestire qualsiasi forma di non inclusività, nonché risorse economiche investite a supporto dell’inclusione.
Processi HR (10%)
Gestione e sviluppo delle risorse umane in maniera neutrale ed equa, analisi del turnover in base al genere, pari accesso alle opportunità di carriera e di formazione.
Opportunità di crescita in azienda neutrali per genere (20%)
Percentuale di donne dipendenti nell’organizzazione con attenzione alla percentuale di donne con qualifica di dirigente o di responsabile di una o più unità organizzative
Equità remunerativa per genere (20%)
Parità reddituale in base al livello di competenza.
Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro (20%)
Policy dedicate alla tutela dalla maternità e della paternità, congedi ad hoc, piani welfare e/o asilo nido aziendale.
Gli indicatori sono necessari per verificare il grado di maturità dell’azienda dal punto di vista delle parità di genere con un monitoraggio annuale e una verifica ogni 2 anni.
Il sistema si applica a partire dalle piccole organizzazioni (a partire da 1-2 dipendenti), fino alle multinazionali. Per le realtà più piccole sono previste delle semplificazioni.
Le aziende, che risultano conformi ai criteri previsti dalla norma, possono ottenere la certificazione.
La certificazione si ottiene tramite attività di raccolta dati, analisi delle informazioni e verifica da parte di un Ente di Certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) 765/2008.
VANTAGGI
Le aziende che decidono di certificarsi possono beneficiare di alcuni vantaggi, quali:
COME POSSIAMO AIUTARTI
Col nostro supporto, le aziende potranno ottenere la Certificazione della Parità di Genere per usufruire di tutti i benefici ad essa collegati. L’attività comprende:
Come e quando presentare il modello OT23
COS’E’ IL MODELLO OT23 INAIL
Il modello di domanda OT23 è un sistema di incentivazione che riconosce uno sconto sul premio assicurativo per le aziende che apportano interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ogni azienda è chiamata a versare all’INAIL il premio assicurativo annuale, ossia il costo dell’assicurazione stipulata dal Datore di lavoro contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti.
Tale premio viene calcolato considerando molteplici fattori all’interno dell’organizzazione:
APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT (Posizione assicurativa territoriale), la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT:
REQUISITI MINIMI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Per ottenere la riduzione del tasso INAIL, ogni impresa deve dimostrare di aver effettivamente intrapreso determinati interventi di miglioramento per la salute e sicurezza dei propri luoghi di lavoro (redatto il DVR, nominati RSPP e Medico competente, assolti gli obblighi di formazione, etc.), e di essere in regola con il versamento dei contributi (DURC regolare) alla data di adozione del provvedimento di accoglimento dell’istanza OT23.
Tutte le aziende che hanno almeno una Posizione Assicurativa Aziendale (PAT) possono presentare la domanda, anche quelle attive da meno di un biennio (in quest’ultimo caso la riduzione del premio INAIL mediante OT23 si applica nella misura fissa del 8%).
La richiesta è consentita a prescindere dall’anzianità contributiva, purché gli interventi siano effettuati nell’anno precedente a quelli di presentazione della domanda.
COME OTTENERE LO SCONTO DEL PREMIO INAIL
L’azienda deve dimostrare di aver adottato nell’anno precedente alla presentazione della domanda (2022) interventi di miglioramento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, selezionando uno o più interventi, cui vengono attribuiti specifici punteggi da 30 a 100.
Per ottenere la riduzione del premio versato, l’azienda deve raggiungere 100 punti.
Gli interventi per i quali è possibile richiedere istanza di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL sono suddivisi in sei categorie:
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA OT23 INAIL 2022
La richiesta di sconto INAIL e la relativa documentazione richiesta dall’Istituto a dimostrazione dell’effettiva esecuzione degli interventi, devono essere presentate in modalità telematica sul sito dell’INAIL (sezione Servizi Online) entro e non oltre il 28 febbraio 2023 a cura del Legale Rappresentante dell’azienda oppure da persona delegata ad operare sul sito INAIL (es. Consulente del lavoro).
In caso di esito positivo dell’istanza, l’azienda riceverà l’avviso di accoglimento della domanda di riduzione del premio.
Il Modello di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2023 e la relativa Guida alla compilazione sono presenti sul sito dell’INAIL.
Per supporto nella compilazione della domanda contatta i nostri tecnici: 0171 260239 – commerciale@studioquality.it
Approvato il 30 giugno 2022 il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Il Protocollo firmato dalle Parti Sociali sostituisce il precedente Accordo del 4 maggio 2022 che aggiornava temporaneamente l’Accordo del 6/4/2021 e ha valenza fino al 31 ottobre 2022.
Principali novità del nuovo Protocollo:
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Prevista la raccomandazione dell’utilizzo delle mascherine FFP2 nei luoghi di lavoro.
Il protocollo sottolinea che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative”.
Il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità delle mascherine FFP2 al fine di consentire a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, su specifica indicazione del medico competente o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
L’azienda è tenuta a fornire un’informazione adeguata sui rischi di contagio sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi con particolare riferimento al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
INGRESSO IN AZIENDA
Il personale, prima di accedere al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. In caso di temperatura superiore a 37,5° C, non sarà consentito l’eccesso ai luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro sarà tenuto, in presenza di tali circostanze, ad isolare momentaneamente le persone in tali condizioni e a fornire loro le mascherine FFP2. Dovrà essere contattato il medico curante e seguire le sue indicazioni.
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Deve inoltre mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.
Richiesta l’adozione di misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
Studio Quality mette a disposizione i propri tecnici specializzati per assistere i propri clienti nell’aggiornamento del protocollo aziendale.
Il 28 aprile 2022 è stata firmata l’Ordinanza del Ministro della Salute, la quale proroga l’obbligo delle mascherine nei contesti più a rischio per la diffusione del Covid19.
Il Ministro della Salute ha firmato una Ordinanza transitoria che resterà in vigore fino alla conversione in legge del DL 24 marzo 2022, n. 24. Infatti, l’ordinanza produce effetti “a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24” e “comunque non oltre il 15 giugno 2022”.
MASCHERINA CHIRURGICA
A partire da domenica 1° maggio 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 permane nei seguenti casi:
Non sono previsti cambiamenti, invece, per gli ambienti scolastici per cui rimane attiva la normativa vigente e in cui resta l’obbligo, con alcune eccezioni, di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva).
Non ci sono ulteriori novità per quanto riguarda i luoghi di lavoro e i protocolli condivisi applicati per il contrasto alla diffusione del COVID19. In tutti i luoghi di lavoro, a parte quelli in cui l’Ordinanza o le norme vigenti prevedono obblighi specifici, la mascherina “rimane fortemente raccomandata”.
Nei luoghi di lavoro privati continuano ad essere applicabili i protocolli condivisi che costituiscono ancora il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.
GREEN PASS
Da domenica 1° maggio il green pass non sarà più obbligatorio per accedere a luoghi di lavoro e locali pubblici, con l’eccezione degli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA per cui resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre 2022.
OBBLIGO VACCINALE
L’obbligo di vaccinazione resta in vigore fino al 15 giugno per il personale scolastico, le forze dell’ordine e per gli over 50 (questi ultimi hanno l’obbligo vaccinale, ma possono comunque accedere ai luoghi di lavoro senza green pass). Il vaccino rimarrà poi obbligatorio fino al 31 dicembre soltanto per il personale sanitario e delle RSA.
Fonte: Governo.it – https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
In data 24 marzo 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge n. 70 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza Covid-19 che terminerà giovedì 31 marzo.
Il nuovo provvedimento recante le “Disposizioni urgenti per il superamento della misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” ha stabilito quanto segue:
ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO
DAL 1° APRILE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS PER:
DAL 1° MAGGIO ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS PER:
PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICONTAGIO
I Protocolli di sicurezza anti-contagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive, ciò anche ai fini dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020. Tale norma prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nei vari protocolli condivisi.
STRUTTURE SCOLASTICHE
Nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività all’interno delle scuole:
Scuole dell’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Fonte: Governo.it – https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-67/19412
Con il termine Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) si fa riferimento alla comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, trattati, trasportati o smaltiti nell’anno precedente a quello nel quale viene presentata la denuncia.
Qual è lo scopo del MUD? Controllare quanti e quali rifiuti vengono prodotti e come vengono smaltiti o avviati a recupero.
Questa documentazione è obbligatoria per determinati soggetti e deve essere presentata con le modalità prestabilite che per l’anno 2022 sono state aggiornate.
Il MUD 2022, riferito alle attività svolte nel 2021, sostituisce quello in vigore fino allo scorso anno per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.116/2020, attuativo della Direttiva 2018/849/UE relativa al cosiddetto “Pacchetto economia circolare rifiuti”, che ha apportato sostanziali modifiche al D.lgs, n, 152/2006 (il cosiddetto “Testo Unico Ambientale”).
Principali novità:
Chi è OBBLIGATO a presentare il MUD 2022?
Sono esenti:
Non devono presentare la dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:
Sanzioni
Il ritardo o la mancata presentazione del MUD comporta l’applicazione di significative sanzioni:
Come compilare il MUD 2022?
Il MUD va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero a quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione che devono invece presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia in cui hanno la sede legale.
La presentazione del MUD può avvenire esclusivamente per via telematica e via PEC.
Studio Quality mette a disposizione una squadra di tecnici specializzati per assistere i propri clienti nella redazione della documentazione necessaria alla presentazione del modello.
L’Albo nazionale gestori ambientali ha definito il modello unico e i contenuti del nuovo formulario che, dal 30 aprile 2022, va utilizzato per il trasporto dei rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie.
Il modello e i contenuti del nuovo formulario – ai sensi dell’art. 230 del Dlgs 156/2006 come modificato dal DL 77/2021 – sono stati approvati dall’Albo nazionale gestori ambientali con la deliberazione 21 dicembre 2021, n. 14.
Il nuovo formulario deve essere utilizzato come modello sostitutivo del “generale” formulario di identificazione rifiuti (Fir) di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento, ad un impianto di trattamento delle acque reflue autorizzato al trattamento di rifiuti o ad un impianto iscritto in procedura semplificata.
Il nuovo formulario si applica ai rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie:
Il modello unico è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.
Il modello è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.
Una volta effettuato il trasporto, il documento unico integra il registro di carico e scarico ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006.
ALLEGATI
Il concetto di formazione in azienda si evolve. Con l’avvento del digitale, infatti, corsi e lezioni dedicate alla formazione delle risorse presenti in azienda si trasformano e prendono il nome di e-learning.
Lo STUDIO QUALITY, attraverso la propria piattaforma E-learning tecnologicamente avanzata e conforme alle normative vigenti, ha coniugato didattica e nuove tecnologie fornendo a datori di lavoro e lavoratori una formazione a distanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro altamente efficace, qualificata e interattiva.
PERCHE’ SCEGLIERE L’ELEARNING?
Per visualizzare i corsi e-learning è possibile accedere alla pagina www.studioqualityformazione.it oppure contattarci ai seguenti recapiti: 0171 260239 – formazione@studioquality.it