Protocollo Covid-19 del 30 giugno 2022: tutte le novità e gli aggiornamenti

Approvato il 30 giugno 2022 il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo firmato dalle Parti Sociali sostituisce il precedente Accordo del 4 maggio 2022 che aggiornava temporaneamente l’Accordo del 6/4/2021 e ha valenza fino al 31 ottobre 2022.

Principali novità del nuovo Protocollo:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Prevista la raccomandazione dell’utilizzo delle mascherine FFP2 nei luoghi di lavoro.

Il protocollo sottolinea che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative”.

Il datore di lavoro deve assicurare la disponibilità delle mascherine FFP2 al fine di consentire a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, su specifica indicazione del medico competente o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

L’azienda è tenuta a fornire un’informazione adeguata sui rischi di contagio sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi con particolare riferimento al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

INGRESSO IN AZIENDA

Il personale, prima di accedere al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. In caso di temperatura superiore a 37,5° C, non sarà consentito l’eccesso ai luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro sarà tenuto, in presenza di tali circostanze, ad isolare momentaneamente le persone in tali condizioni e a fornire loro le mascherine FFP2. Dovrà essere contattato il medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Deve inoltre mettere a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.

Richiesta l’adozione di misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

 

Qui il nuovo protocollo


Studio Quality mette a disposizione i propri tecnici specializzati per assistere i propri clienti nell’aggiornamento del protocollo aziendale.

Covid19: Nuove regole da maggio 2022

Il 28 aprile 2022 è stata firmata l’Ordinanza del Ministro della Salute, la quale proroga l’obbligo delle mascherine nei contesti più a rischio per la diffusione del Covid19.

Il Ministro della Salute ha firmato una Ordinanza transitoria che resterà in vigore fino alla conversione in legge del DL 24 marzo 2022, n. 24. Infatti, l’ordinanza produce effetti “a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24” e “comunque non oltre il 15 giugno 2022”.

MASCHERINA CHIRURGICA

A partire da domenica 1° maggio 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 permane nei seguenti casi:

  • per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso
  • Per i lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

 Non sono previsti cambiamenti, invece, per gli ambienti scolastici per cui rimane attiva la normativa vigente e in cui resta l’obbligo, con alcune eccezioni, di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva).

Non ci sono ulteriori novità per quanto riguarda i luoghi di lavoro e i protocolli condivisi applicati per il contrasto alla diffusione del COVID19. In tutti i luoghi di lavoro, a parte quelli in cui l’Ordinanza o le norme vigenti prevedono obblighi specifici, la mascherina “rimane fortemente raccomandata”.

Nei luoghi di lavoro privati continuano ad essere applicabili i protocolli condivisi che costituiscono ancora il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.

 

GREEN PASS

Da domenica 1° maggio il green pass non sarà più obbligatorio per accedere a luoghi di lavoro e locali pubblici, con l’eccezione degli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA per cui resta la sospensione dal lavoro per chi non si vaccina, fino al 31 dicembre 2022.

 

OBBLIGO VACCINALE

L’obbligo di vaccinazione resta in vigore fino al 15 giugno per il personale scolastico, le forze dell’ordine e per gli over 50 (questi ultimi hanno l’obbligo vaccinale, ma possono comunque accedere ai luoghi di lavoro senza green pass). Il vaccino rimarrà poi obbligatorio fino al 31 dicembre soltanto per il personale sanitario e delle RSA.


Fonte: Governo.it – https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

 

Covid19: Superamento della fase emergenziale

In data 24 marzo 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge n. 70 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza Covid-19 che terminerà giovedì 31 marzo.

Il nuovo provvedimento recante le “Disposizioni urgenti per il superamento della misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” ha stabilito quanto segue:

  • Obbligo di mascherine: Viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro e mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico
  • Fine del sistema delle zone colorate
  • Protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute
  • Graduale superamento del green pass
  • Eliminazione delle quarantene precauzionali
  • Capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile

 

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

  • Tutti, compresi gli over 50, possono accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base. Fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale.
  • Dal 1° maggio 2022: Cessa l’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro.
  • Fino al 31 dicembre 2022:
    • Resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
    • Resta l’obbligo di green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

DAL 1° APRILE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS PER:

  • Alberghi e strutture ricettive
  • Bar e ristoranti all’aperto
  • Musei, mostre e altri luoghi della cultura
  • Esercizi commerciali
  • Uffici pubblici
  • Servizi postali e bancari
  • Servizi alla persona
  • Sagre e fiere
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • Centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto
  • Spettacoli e stadi all’aperto
  • Trasporto pubblico locale e altri mezzi di trasporto passano al green pass base fino al 30 aprile.

 

DAL 1° MAGGIO ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS PER:

  • Corsi di formazione
  • Bar e ristoranti anche al chiuso
  • Mense e catering continuativo
  • Accesso a spettacoli al chiuso (cinema e teatri) ed eventi sportivi
  • Centri benessere
  • Convegni e congressi
  • Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso
  • Mezzi di trasporto.

 

PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICONTAGIO

I Protocolli di sicurezza anti-contagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive, ciò anche ai fini dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020. Tale norma prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nei vari protocolli condivisi.

 

STRUTTURE SCOLASTICHE

Nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività all’interno delle scuole:

 Scuole dell’infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.


Fonte: Governo.it – https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-67/19412

 

MUD 2022: Novità su adempimenti e scadenze

Con il termine Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) si fa riferimento alla comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, trattati, trasportati o smaltiti nell’anno precedente a quello nel quale viene presentata la denuncia.

Qual è lo scopo del MUD? Controllare quanti e quali rifiuti vengono prodotti e come vengono smaltiti o avviati a recupero.

Questa documentazione è obbligatoria per determinati soggetti e deve essere presentata con le modalità prestabilite che per l’anno 2022 sono state aggiornate.

Il MUD 2022, riferito alle attività svolte nel 2021, sostituisce quello in vigore fino allo scorso anno per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.116/2020, attuativo della Direttiva 2018/849/UE relativa al cosiddetto “Pacchetto economia circolare rifiuti”, che ha apportato sostanziali modifiche al D.lgs, n, 152/2006 (il cosiddetto “Testo Unico Ambientale”).

Principali novità:

  • Posticipata la scadenza per la presentazione del MUD al 21 maggio 2022
  • Dal 1° gennaio 2021, tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell’art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il “modulo RT-non Pub” (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda Rifiuti Urbani;
  • Requisiti più rigorosi per il calcolo dei tassi di riciclaggio: Nella Sezione Anagrafica del MUD è stato introdotto l’obbligo di compilazione della scheda “Riciclaggio” da parte di coloro che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime, end of waste, prodotti e materiali dall’attività di recupero.

 Chi è OBBLIGATO a presentare il MUD 2022?

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
  • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00
  • Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti

Sono esenti:

  • Coloro che effettuano attività di trasporto in conto proprio di rifiuti NON PERICOLOSI;
  • Imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, di trattamento delle scorie con meno di 10 dipendenti
  • Attività di demolizione e costruzione (rifiuti non pericolosi)
  • Attività di commercio (rifiuti non pericolosi)

Non devono presentare la dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

  • Imprese agricole
  • Liberi professionisti
  • Estetisti, parrucchieri, tatuatori che producono rifiuti a rischio infettivo

Sanzioni

Il ritardo o la mancata presentazione del MUD comporta l’applicazione di significative sanzioni:

  • La presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza comporta una sanzione da € 26,00 a € 160,00.
  • La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, ovvero, l’omessa dichiarazione o la dichiarazione incompleta / inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00.

Come compilare il MUD 2022?

Il MUD va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero a quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione che devono invece presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia in cui hanno la sede legale.

La presentazione del MUD può avvenire esclusivamente per via telematica e via PEC.

 

Studio Quality mette a disposizione una squadra di tecnici specializzati per assistere i propri clienti nella redazione della documentazione necessaria alla presentazione del modello.

 

Attività di manutenzione delle reti fognarie: dal 30/04/2022 nuovo formulario di trasporto

L’Albo nazionale gestori ambientali ha definito il modello unico e i contenuti del nuovo formulario che, dal 30 aprile 2022, va utilizzato per il trasporto dei rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Il modello e i contenuti del nuovo formulario – ai sensi dell’art. 230 del Dlgs 156/2006 come modificato dal DL 77/2021 – sono stati approvati dall’Albo nazionale gestori ambientali con la deliberazione 21 dicembre 2021, n. 14.

Il nuovo formulario deve essere utilizzato come modello sostitutivo del “generale” formulario di identificazione rifiuti (Fir) di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al trattamento, ad un impianto di trattamento delle acque reflue autorizzato al trattamento di rifiuti o ad un impianto iscritto in procedura semplificata.

Il nuovo formulario si applica ai rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie:

  • pubbliche;
  • asservite a edifici privati;
  • fosse settiche;
  • manufatti analoghi e sistemi individuali;
  • bagni mobili.

Il modello unico è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività.

Il modello è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale, resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia.

Una volta effettuato il trasporto, il documento unico integra il registro di carico e scarico ai sensi dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006.

 


ALLEGATI

Modello Unico del Formulario

 


FORMAZIONE E-LEARNING
La nostra piattaforma per la formazione a distanza

Il concetto di formazione in azienda si evolve. Con l’avvento del digitale, infatti, corsi e lezioni dedicate alla formazione delle risorse presenti in azienda si trasformano e prendono il nome di e-learning.

Lo STUDIO QUALITY, attraverso la propria piattaforma E-learning tecnologicamente avanzata e conforme alle normative vigenti, ha coniugato didattica e nuove tecnologie fornendo a datori di lavoro e lavoratori una formazione a distanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro altamente efficace, qualificata e interattiva.

 

PERCHE’ SCEGLIERE L’ELEARNING?

  • OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DELLA FORMAZIONE: L’utente può visualizzare il corso senza limiti di orario, nelle tempistiche consone ai propri impegni lavorativi.
  • FACILITA’ DI ACCESSO: La piattaforma e-learning è compatibile con tutti i più recenti browser ed è fruibile anche con Tablet e Smartphone.  I materiali didattici sono in formato MP4 (Video lezioni) e per essere utilizzati non necessitano di alcun software aggiuntivo.
  • PERCORSO OBBLIGATORIO: Se il corso è costituito da più moduli formativi, non sarà possibile avanzare liberamente all’interno del corso, ma sarà necessario seguire il “percorso obbligato” suggerito dalla piattaforma. Per accedere ad un nuovo modulo è pertanto necessario aver ultimato i precedenti nella loro interezza. Gli utenti possono interagire virtualmente tra loro nell’area chat. Qualora l’utente necessiti di ricevere assistenza diretta da parte del tutor di contenuto e di processo, può impiegare la funzione specifica “Supporto tecnico” o “Supporto contenuti” presente nel pulsante che identifica il proprio account posto in alto a destra della schermata.
  • TUTOR E ASSISTENZA: La comunicazione in piattaforma è resa disponibile e garantita entro 24/48 ore lavorative tramite il contatto diretto con il tutor di contenuto (docente esperto in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro) e con il tutor di processo contattabili tramite la piattaforma all’indirizzo e-mail formazione@studioquality.it
  • AULA VIRTUALE: Nei casi previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, i partecipanti possono interagire tra di loro in un’aula virtuale utilizzando il sistema di chat online.
  • VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: La verifica dell’apprendimento viene svolta tramite test intermedi previsto per ogni unità didattica e di un test di valutazione finale volto al consolidamento delle conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell’intero corso. Ciascun test finale prevede domande a risposta multipla in base alla tipologia del corso. L’esito finale dello stesso è considerato positivo se si risponde correttamente ad almeno il 70% delle domande.
  • SISTEMA DI VERIFICA PRESENZA: L’effettiva presenza durante la visualizzazione dell’attività formativa è monitorata tramite un sistema di verifica presenza; il sistema si attiva a intervalli non predeterminati: è necessario dare un feedback positivo entro 60 secondi per non dover visualizzare nuovamente il Modulo interessato.
  • ATTESTATO DI FREQUENZA: Al termine di tutti moduli previsti e dopo aver superato la verifica finale il partecipante riceverà, mezzo mail, l’attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale.

Per visualizzare i corsi e-learning è possibile accedere alla pagina www.studioqualityformazione.it oppure contattarci ai seguenti recapiti: 0171 260239 – formazione@studioquality.it


Protocollo COVID19 Trasporti e Logistica: aggiornamenti

NOVITA’ IN MATERIA DI PROTOCOLLO COVID NEL SETTORE DEL TRASPORTO E LOGISTICA

Con ordinanza del Ministero della Salute dell’11 novembre 2021 (Allegato 14 del DPCM 3 marzo 2021) il Protocollo covid19 nel settore trasporti e logistica è stato aggiornato con nuove disposizioni che tengono in conto l’evoluzione della pandemia, la rispesa delle attività produttive e l’introduzione di regole relative al green pass.

Cosa cambia?

  • il controllo del green pass per i servizi (per i quali è richiesto l’obbligo) prima della salita a bordo, da personale incaricato;
  • punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro: maggiore confronto tra datori di lavori e il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo
  • corsi di formazione per il personale: in zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
  • garantiti i corsi relativi a titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante.
  • Il protocollo conferma per tutti i settori di trasporto la necessità di adeguate comunicazioni a bordo dei mezzi, aggiornate in relazione all’evoluzione delle regole per contenere la diffusione del virus, anche mediante cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza e con l’avviso che il mancato rispetto potrà comportare l’interruzione del servizio.

Misure generali di sicurezza per il settore Trasporti e Logistica

Il Ministero richiama l’attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

  • Prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
  • La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).
  • Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
  • Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
  • Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione.
  • Per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
  • Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
  • Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio.
    Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

Ministero della Salute: Allegato 14 del DPCM 3 marzo 2021

Suggerimenti per creare e gestire password a prova di privacy

Nel mese di ottobre il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un vademecum col quale fornisce alcuni consigli di base per impostare password sicure e gestirle in modo attento e corretto.

COME IMPOSTARE LA PASSWORD

Una buona password:

  • deve essere abbastanza lunga: almeno 8 caratteri, anche se più aumenta il numero dei caratteri più la password diventa “robusta” (si suggerisce intorno ai 15 caratteri);
  • deve contenere caratteri di almeno 4 diverse tipologie, da scegliere tra: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri, caratteri speciali (cioè punti, trattino, underscore, ecc.);
  • non deve contenere riferimenti personali facili da indovinare (nome, cognome, data di nascita, ecc.). Non deve nemmeno contenere riferimenti al nome utente (detto anche user account, alias, user id, user name);
  • meglio evitare che contenga parole “da dizionario”, cioè parole intere di uso comune: è meglio usare parole di fantasia oppure parole “camuffate” per renderle meno comuni, magari interrompendole con caratteri speciali (ad esempio: caffè può diventare caf-f3). Esistono infatti software programmati per tentare di indovinare e rubare le password provando sistematicamente tutte le parole di uso comune nelle varie lingue, e con questa accortezza si può rendere il loro funzionamento più complicato;
  • andrebbe periodicamente cambiata, soprattutto per i profili più importanti o quelli che usi più spesso (e-mail, e-banking, social network, ecc.).

COME GESTIRE CORRETTAMENTE LA PASSWORD

  • Utilizza password diverse per account diversi (e-mail, social network, servizi digitali di varia natura, ecc.). In caso di «furto» di una password si evita così il rischio che anche gli altri profili che ti appartengono possano essere facilmente violati.
  • Altra accortezza importante è quella di NON utilizzare password già utilizzate in passato.
  • Occorre poi ricordare che le eventuali password temporanee rilasciate da un sistema o da un servizio informatico vanno sempre immediatamente cambiate, scegliendone una personale.

 COME CONSERVARE CON CURA LE TUE PASSWORD

  • Non scrivere mai le password su biglietti che poi magari conservi nel portafoglio o indosso, o che puoi distrattamente lasciare in giro, oppure in file non protetti sui tuoi dispositivi personali (computer, smartphone o tablet).
  • Evita sempre di condividere le password via e-mail, sms, social network, instant messaging, ecc.. Anche se le comunichi a persone conosciute, le credenziali potrebbero essere diffuse involontariamente a terzi o «rubate» da malintenzionati.
  • Se usi pc, smartphone e altri dispositivi che non ti appartengono, evita sempre che possano conservare in memoria le password da te utilizzate.

GARANTE PRIVACY – Suggerimenti per creare e gestire password a prova di privacy 

 

Obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi dal 1° gennaio 2022

Il D.lgs. 116/2020 ha attuato la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio ed ha previsto l’obbligo di etichettatura ambientale su tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia e non sono previste esclusioni. Tali direttive fanno parte del cosiddetto “Pacchetto economia circolare”, che ha l’obiettivo di produrre meno rifiuti e, quando questo non sia possibile, aumentare il riciclaggio di rifiuti urbani e di imballaggio.

Tuttavia, il 21 maggio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni, ove tra le modificazioni apportate nell’iter di conversione è compresa anche la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino ad esaurimento scorte. Ne consegue che l’obbligo di etichettatura degli imballaggi è a partire dal 1° gennaio 2022.

Per rispondere ai tantissimi quesiti delle imprese, il CONAI ha sviluppato un’apposita piattaforma (http://www.etichetta-conai.com/) dedicata all’argomento in oggetto, in cui confluiscono gli strumenti messi a punto per supportare le aziende. All’interno di tale piattaforma sono disponibili:

Le risposte alle domande più frequenti e significative, raccolte da CONAI tramite il servizioepack@conai.org e i webinar promossi in questi mesi, sono disponibili nella sezione FAQ continuamente aggiornata e arricchita, raggiungibile al link: http://www.etichetta-conai.com/faqs/.

Inoltre, al link http://e-tichetta.conai.org/#/login è messo a disposizione uno strumento finalizzato ad aiutare le imprese as identificare le informazioni per costruire correttamente la propria etichetta ambientale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L’obbligo di etichettatura ambientale ha ad oggetto gli imballaggi, i quali vengono definiti come “i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”. Per sapere cosa è imballaggio e cosa non lo è, si può fare riferimento al sito del CONAI.

IMBALLAGGI DESTINATI ALL’ESPORTAZIONE

Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito mediante una nota diffusa il 17 maggio 2021 che sono esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi (che dovranno sottostare alle normative specifiche del Paese di destino). Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

IMBALLAGGI CON CRITICITÀ

Come riportato nelle Linee Guida del CONAI e nella Nota di chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio 2021, per alcune tipologie di imballaggi (come, ad esempio, gli imballaggi di piccola dimensione o con spazi limitati, quelli per cui il produttore può riscontrare difficoltà tecnologiche ad apporre la codifica identificativa del materiale sul packaging, quelli multilingua, o quelli di importazione, o ancora quelli neutri) può essere estremamente difficile, se non impossibile, l’apposizione dell’etichettatura ambientale completa sugli imballaggi. Per alcuni imballaggi, sono state infatti riscontrate molte criticità, sia dal punto di vista economico che strutturale.

In questi casi, l’obbligo si ritiene adempiuto qualora le informazioni obbligatorie previste dal comma 5 dell’art. 219 del Testo unico ambientale siano veicolate e comunicate mediante canali digitali (come App, QR code, codice a barre…) e, qualora non sia possibile nemmeno attraverso questi strumenti, renderle disponibili mediante siti web.

 


FONTI:

Tamponi gratuiti ai lavoratori in attesa del Green pass dopo la prima dose

Nuova iniziativa della Regione Piemonte per incentivare ulteriormente la vaccinazione contro il Covid.

A partire dal 23 ottobre potranno ottenere i tamponi gratuiti i lavoratori che si sono già vaccinati almeno con la prima dose e sono in attesa del Green pass (per disposizione ministeriale viene validato solo dopo 15 giorni) oppure si sono prenotati per il vaccino. Sarà possibile accedere direttamente agli hotspot pubblici delle Asl, esibendo il certificato vaccinale / prenotazione del vaccino e autocertificando di essere un lavoratore.

L’elenco e gli orari verranno pubblicati sul sito della Regione entro venerdì 22 ottobre.

Per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 da parte dei datori di lavoro privati, in aggiunta all’App Verifica C19, il DPCM 12 ottobre 2021 ha previsto nuovi sistemi automatizzati che permettono:

  • l’interrogazione della piattaforma nazionale DGC del Ministero della Salute a partire dai codici fiscali dei lavoratori presenti in servizio in collaborazione con Inps (sistema riservato ad aziende con più di 50 dipendenti);
  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code della Certificazione verde nei sistemi di controllo automatizzato agli accessi fisici dei luoghi di lavoro (SDK – Software Development Kit). È infatti disponibile un pacchetto di sviluppo per applicazioni rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o di controllo della temperatura, le funzionalità di verifica del Green pass in modo automatizzato. Tale pacchetto è scaricabile al link https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificac19-sdk-android.

FONTI: