Salute e Sicurezza Alimentare: Nuovo Regolamento UE 625/17 sui Controlli Ufficiali

Due fondamentali Regolamenti relativi ai controlli ufficiali sull’igiene e la sicurezza degli alimenti, il Reg. CE 882/04 e il Reg. CE 854/04 sono stati recentemente abrogati.

L’intero quadro normativo è ora disciplinato dal Regolamento UE 625/2017 in vigore dal 27 Aprile (si applicherà da Dicembre 2019) che, oltre ai suddetti regolamenti, ha abrogato e modificato decine di norme con l’obiettivo semplificare ed armonizzare il sistema di controlli ufficiali in un unico provvedimento integrando i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari.

Il presente regolamento mira a stabilire un quadro armonizzato a livello dell’UE per l’organizzazione di controlli ufficiali tenendo conto della pertinente legislazione settoriale.

In considerazione della molteplicità degli aspetti trattati nel nuovo provvedimento, si riportano le principali novità e aggiornamenti previsti per gli Operatori del settore alimentare (OSA).

1. Ampliamento dell’ambito di applicazione e semplificazione dei controlli ufficiali

Il Regolamento si applica ai controlli ufficiali nei seguenti settori relativi a:

  • gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
  • l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
  •  i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;
  • le prescrizioni in materia di salute animale;
  • la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
  • le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
  • le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
  • le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
  • la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
  • l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

2. Designazione delle autorità competenti, formazione dei controllori ed esecuzione dei controlli ufficiali

Per ciascuno dei settori indicati, gli Stati membri designano le autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali.
I controlli dovranno essere:

  • eseguiti secondo procedure documentate mediante l’elaborazione di una documentazione scritta che, a meno che sia richiesto diversamente a fini di indagini giudiziarie o per la tutela di procedure giudiziarie, dovrà essere fornita in copia agli operatori sottoposti al controllo ufficiale che ne fanno richiesta;
  • effettuati con frequenza opportuna in base alla valutazione del rischio e senza preavviso a meno che non sia necessario ai fini dell’esecuzione del controllo stesso.

Qualunque sia l’autorità competente designata per un settore o sottosettore, essa dovrà agire nel pubblico interesse al fine di eliminare, contenere o ridurre eventuali pericoli di ordine sanitario per l’uomo, gli animali, le piante e l’ambiente.

Il testo normativo prevede che il personale addetto ai controlli ufficiali:

  • riceva una formazione adeguata relativa al proprio ambito di competenza;
  • mantenga aggiornato il proprio ambito di competenza e riceva, se del caso, ulteriore formazione su base  regolare;
  • riceva formazione su temi specifici elencati nel Regolamento stesso quali ad esempio pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci, valutazione dell’applicazione delle procedure HACCP, procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali, ecc.

3. Diritto alla controperizia

In caso di campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali, gli Operatori del servizio alimentare hanno diritto, a loro spese, ad una controperizia.
Come indicato nel Regolamento UE 625/17 tale diritto “dovrebbe consentire all’operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante”.
Per tale motivo, se opportuna, pertinente e tecnicamente fattibile, l’autorità competente assicura che nel prelevare campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e se non è possibile prelevare una quantità sufficiente deve informarne l’operatore.

4. Campionamento di animali e merci messi in vendita venduti online.

Il legislatore europeo ha disposto, in relazione al campionamento di animali e merci messi in vendita a distanza la possibilità di impiegare ai fini di un controllo ufficiale campioni che le autorità competenti ordinano dagli operatori senza svelare la propria identità.
Successivamente, le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali sono stati ordinati detti campioni siano informati del fatto che tali campioni sono stati prelevati/analizzati nel contesto di un controllo ufficiale e se possano esercitare il diritto a una controperizia.
La materia è comunque in evoluzione e sarà sicuramente oggetto di ulteriore dettaglio.

5. Pubblicazione del livello di conformità delle singole imprese: il rating dell’operatore

Alle autorità competenti dovrebbe, a determinate condizioni, “essere riconosciuto il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al rating dei singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali” al fine di accrescere la trasparenza, l’equità e l’obiettività nella filiera agroalimentare.
Per assicurare che il rating rispecchi accuratamente il livello di conformità di un’impresa è previsto che tale classificazione si baserà sui risultati di vari controlli ufficiali, o nel caso di un unico controllo con esito sfavorevole, l’autorità competente dovrà procedere in tempi ragionevoli ai successivi controlli.

Per quanto concerne invece l’attività di ispezione effettuata nei posti di controlli frontalieri, sarà necessario attendere atti delegati e di esecuzione, nonché linee guida per la completa ed omogenea applicazione dello stesso.

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/625

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