Raccolta e trasporto di rifiuti metallici:
Importanti novità a partire dal 01/09/2021

In vigore dal 01 settembre 2021 il nuovo Registro per l’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti metallici.

 

L’articolo 40-ter della Legge 120/2020, di conversione del Decreto Semplificazioni 2020, ha previsto l’istituzione, presso l’Albo nazionale gestori ambientali, di un Registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.

Tale registro è stato istituito dal Comitato nazionale gestori ambientali con Delibera n. 4 del 3 giugno 2021, la quale entra in vigore a partire dal 01 settembre 2021.

 

Classi del registro

Il registro è articolato nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati:

  • classe A: quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
  • classe B: quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 60.000 tonnellate;
  • classe C: quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
  • classe D: quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
  • classe E: quantità annua complessivamente trasportata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
  • classe F: quantità annua complessivamente trasportata inferiore a 3.000 tonnellate.

 

Soggetti iscritti al registro e requisiti di iscrizione

L’iscrizione avviene d’ufficio per le seguenti imprese:

  • imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali con procedura ordinaria;
  • imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti. In questo caso, l’iscrizione d’ufficio è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.

Le imprese, in regola con la normativa che disciplina l’attività di autotrasporto di merci, che vogliono iscriversi al registro devono avere i seguenti requisiti di iscrizione:

  • essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo;
  • essere in regola con le norme sull’autotrasporto;
  • dimostrare la disponibilità dei veicoli che si intendono utilizzare;
  • essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale indicate nella tabella seguente.
  Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F
Dotazione minima di veicoli (in tonnellate) 160 100 30 8 2 1
Dotazione minima di personale addetto 16 9 3 1 1 1

 

Rifiuti che possono essere raccolti e trasportati

Le imprese che intendono iscriversi al registro possono raccogliere e trasportare esclusivamente le tipologie di rifiuti non pericolosi di seguito elencate, solo se destinati alle attività di recupero R4, R11, R12, R13 indicate nell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale):

  • 02 01 10 Rifiuti metallici
  • 12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi
  • 12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
  • 12 01 04 Polveri e particolato di materiali non ferrosi
  • 12 01 21 Corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
  • 12 01 99 Rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nelle tipologie 3.1 e 3.2 dell’allegato 1, sub-allegato 1, D.M. 5 febbraio1998)
  • 15 01 04 Imballaggi metallici
  • 16 01 17 Metalli ferrosi
  • 16 01 18 Metalli non ferrosi
  • 17 04 05 Ferro e acciaio
  • 17 04 01 Rame, Bronzo e Ottone
  • 17 04 02 Alluminio
  • 17 04 03 Piombo
  • 17 04 04 Zinco
  • 17 04 06 Stagno
  • 17 04 07 Metalli misti
  • 17 04 11 Cavi (diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10)
  • 19 10 01 Rifiuti di ferro e acciaio
  • 19 10 02 Rifiuti di metalli non ferrosi
  • 19 12 02 Metalli ferrosi
  • 19 12 03 Metalli non ferrosi

 

Procedura d’iscrizione

Le imprese che intendono iscriversi al registro devono presentare una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, utilizzando il modello di cui all’allegato B della Delibera del Comitato nazionale Gestori ambientali.

Ricevuta la comunicazione, la Sezione regionale o provinciale verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività ed entro trenta giorni delibera l’iscrizione al registro.

In caso di mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti, la Sezione regionale o provinciale dispone il divieto di prosecuzione dell’attività con provvedimento motivato, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, entro il termine indicato dalla Sezione. Sussistendo il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione territorialmente competente procede alla cancellazione dell’iscrizione dal registro.

Il Comitato nazionale Gestori ambientali provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento on line dell’elenco dei soggetti iscritti al registro di cui in oggetto.

L’iscrizione al registro per la raccolta ed il trasporto di rifiuti metallici è rinnovata ogni 5 anni.

 

Diritto annuale di iscrizione

Le imprese iscritte al registro sono tenute al pagamento di un diritto annuale d’iscrizione, in base alla classe di appartenenza, come di seguito indicato:

  • Classe A: € 1.800;
  • Classe B: € 1.300;
  • Classe C: € 1.000;
  • Classe D: € 750;
  • Classe E: € 350;
  • Classe F: € 150.

 

Le imprese iscritte d’ufficio al registro non sono tenute alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione.

 


 

Documentazione: Delibera n. 4 del 3 giugno 2021 del Comitato nazionale Gestori ambientali

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