Protocollo COVID19 Trasporti e Logistica: aggiornamenti

NOVITA’ IN MATERIA DI PROTOCOLLO COVID NEL SETTORE DEL TRASPORTO E LOGISTICA

Con ordinanza del Ministero della Salute dell’11 novembre 2021 (Allegato 14 del DPCM 3 marzo 2021) il Protocollo covid19 nel settore trasporti e logistica è stato aggiornato con nuove disposizioni che tengono in conto l’evoluzione della pandemia, la rispesa delle attività produttive e l’introduzione di regole relative al green pass.

Cosa cambia?

  • il controllo del green pass per i servizi (per i quali è richiesto l’obbligo) prima della salita a bordo, da personale incaricato;
  • punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro: maggiore confronto tra datori di lavori e il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo
  • corsi di formazione per il personale: in zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
  • garantiti i corsi relativi a titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante.
  • Il protocollo conferma per tutti i settori di trasporto la necessità di adeguate comunicazioni a bordo dei mezzi, aggiornate in relazione all’evoluzione delle regole per contenere la diffusione del virus, anche mediante cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza e con l’avviso che il mancato rispetto potrà comportare l’interruzione del servizio.

Misure generali di sicurezza per il settore Trasporti e Logistica

Il Ministero richiama l’attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

  • Prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
  • La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).
  • Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
  • Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
  • Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione.
  • Per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
  • Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
  • Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio.
    Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

Ministero della Salute: Allegato 14 del DPCM 3 marzo 2021

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