L’articolo 229, comma 4, del Decreto-legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, ha previsto due nuovi obblighi per le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
In particolare, gli obblighi introdotti sono i seguenti:
- nominare un Mobility manager aziendale, ossia una “figura specializzata, nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente”;
- adottare annualmente un Piano degli spostamenti casa-lavoro (c.d. PSCL) del proprio personale dipendente, ossia uno “strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa.
Il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha definito le modalità attuative delle disposizioni di cui al sopracitato articolo 229, con Decreto ministeriale 179/2021.
Lo scopo di questa normativa è quello di ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi volti a ridurre l’uso del veicolo privato individuale negli spostamenti casa-lavoro ed a favorire il decongestionamento del traffico veicolare. Esempi di possibili interventi: disincentivare l’uso individuale dell’auto privata mediante servizio di navetta aziendale, auto aziendali su prenotazione, favorire l’uso del trasporto pubblico mediante richiesta di miglioramento delle linee di trasporto pubblico locali che effettuano servizio nei pressi dell’azienda, favorire la mobilità ciclabile, ridurre la domanda di mobilità mediante incentivo allo smart working etc.
MOBILITY MANAGER
Le imprese e le pubbliche amministrazioni obbligate, così come sopra indicate, devono nominare il Mobility manager aziendale, con funzioni di supporto professionale, continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.
Il Mobility manager aziendale deve essere nominato tra soggetti in possesso di elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.
Di seguito vengono elencate le funzioni attribuite al Mobility manager aziendale
- promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
- supporto all’adozione del PSCL;
- adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del Mobility manager d’area;
- verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione;
- cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;
- attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
- promozione con il mobility manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;
- supporto al mobility manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l’intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.
Oltre al Mobility Manager aziendale è presente il Mobility manager d’area, ossia una figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché’ nello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility manager aziendali.
PIANO SPOSTAMENTO CASA-LAVORO
Come sopra indicato, i soggetti obbligati, così come sopra descritto, devono adottare annualmente un Piano degli spostamenti casa-lavoro (c.d. PSCL) del proprio personale dipendente, ossia uno “strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa. Il Decreto attuativo specifica che si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ossia con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in base a contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.
Il PSCL deve essere adottato annualmente ed in particolare entro il 31 dicembre di ogni anno. Per il 2021 la scadenza è anticipata al 22 novembre, ma l’applicazione delle linee guida fornite dal MITE è obbligatoria per i PSCL adottati successivamente a tale data.
Una volta elaborato, il PSCL viene trasmesso al comune territorialmente competente (o meglio al Mobility Manager dell’area) entro quindici giorni dall’adozione.
Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non sono obbligate, in base ai requisiti sopra indicati, possono comunque decidere di adottare il PSCL.
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E L’IMPLEMENTAZIONE DEI PSCL
Con Decreto interdirettoriale 4 agosto 2021, n. 209 sono state approvate le Linee guida per la redazione e l’implementazione dei Piani di spostamento casa-lavoro da parte dei Mobility manager aziendali.
Le linee guida esaminano i piani spostamenti casa-lavoro in riferimento a:
• alla struttura;
• alla parte informativa e di analisi;
• alla parte progettuale;
• all’adozione;
• alla comunicazione ai dipendenti della società interessata;
• al monitoraggio.
Gli allegati delle Linee guida riportano:
• i contenuti minimi di un indice tipo di un PSCL;
• la scheda informativa su condizioni strutturali aziendali e offerta di trasporto;
• la scheda informativa sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti;
• la metodologia di valutazione dei benefici ambientali.
FONTI:
- Decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg)
- Decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 179/2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/26/21A03111/sg)
- Decreto direttoriale congiunto Ministero della Transizione Ecologica e Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 4 agosto 2021, n. 209 (https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-08/Decreto%20Linee%20guida%20PSCL%20n.%20209%20del%204%20agosto%202021.pdf)
- Linee guida per la redazione e l’implementazione dei Piani di spostamento casa – lavoro (https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-08/2021.08.03_Linee_guida_PSCL_-_finale.pdf)