Obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi dal 1° gennaio 2022

Il D.lgs. 116/2020 ha attuato la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva UE 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio ed ha previsto l’obbligo di etichettatura ambientale su tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia e non sono previste esclusioni. Tali direttive fanno parte del cosiddetto “Pacchetto economia circolare”, che ha l’obiettivo di produrre meno rifiuti e, quando questo non sia possibile, aumentare il riciclaggio di rifiuti urbani e di imballaggio.

Tuttavia, il 21 maggio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni, ove tra le modificazioni apportate nell’iter di conversione è compresa anche la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino ad esaurimento scorte. Ne consegue che l’obbligo di etichettatura degli imballaggi è a partire dal 1° gennaio 2022.

Per rispondere ai tantissimi quesiti delle imprese, il CONAI ha sviluppato un’apposita piattaforma (http://www.etichetta-conai.com/) dedicata all’argomento in oggetto, in cui confluiscono gli strumenti messi a punto per supportare le aziende. All’interno di tale piattaforma sono disponibili:

Le risposte alle domande più frequenti e significative, raccolte da CONAI tramite il servizioepack@conai.org e i webinar promossi in questi mesi, sono disponibili nella sezione FAQ continuamente aggiornata e arricchita, raggiungibile al link: http://www.etichetta-conai.com/faqs/.

Inoltre, al link http://e-tichetta.conai.org/#/login è messo a disposizione uno strumento finalizzato ad aiutare le imprese as identificare le informazioni per costruire correttamente la propria etichetta ambientale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

L’obbligo di etichettatura ambientale ha ad oggetto gli imballaggi, i quali vengono definiti come “i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”. Per sapere cosa è imballaggio e cosa non lo è, si può fare riferimento al sito del CONAI.

IMBALLAGGI DESTINATI ALL’ESPORTAZIONE

Il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito mediante una nota diffusa il 17 maggio 2021 che sono esclusi dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi (che dovranno sottostare alle normative specifiche del Paese di destino). Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione.

IMBALLAGGI CON CRITICITÀ

Come riportato nelle Linee Guida del CONAI e nella Nota di chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio 2021, per alcune tipologie di imballaggi (come, ad esempio, gli imballaggi di piccola dimensione o con spazi limitati, quelli per cui il produttore può riscontrare difficoltà tecnologiche ad apporre la codifica identificativa del materiale sul packaging, quelli multilingua, o quelli di importazione, o ancora quelli neutri) può essere estremamente difficile, se non impossibile, l’apposizione dell’etichettatura ambientale completa sugli imballaggi. Per alcuni imballaggi, sono state infatti riscontrate molte criticità, sia dal punto di vista economico che strutturale.

In questi casi, l’obbligo si ritiene adempiuto qualora le informazioni obbligatorie previste dal comma 5 dell’art. 219 del Testo unico ambientale siano veicolate e comunicate mediante canali digitali (come App, QR code, codice a barre…) e, qualora non sia possibile nemmeno attraverso questi strumenti, renderle disponibili mediante siti web.

 


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