NUOVI OBBLIGHI F-GAS DAL 25.09.2019

Il D.P.R. 146/2018 “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra″ ha introdotto la nuova BANCA DATI PER I GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E PER LE APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS e stabilisce l’OBBLIGO in capo alle IMPRESE CERTIFICATE (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) DI COMUNICARE ALLA BANCA DATI le informazioni relative AGLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO DELLE PERDITE E SMANTELLAMENTO SVOLTI SU APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI, a decorrere dal 25 SETTEMRE 2019.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata per ciascun intervento su apparecchiature FGAS (interventi di installazione, manutenzione e riparazione), sulla banca dati https://bancadati.fgas.it/#!/home

Pertanto, dal 25/09/2019 non sarà più necessario registrare gli interventi sui RDL (rapporti di intervento) in formato cartaceo o word, ma dovrà essere utilizzata l’apposita sezione della banca dati. Inoltre non sarà più necessario annotare l’elenco degli interventi, in quanto tutti caricati telematicamente.

Si evidenzia, nell’immagine sotto riportata, la sezione dedicata ove sarà necessario registrare gli interventi.

 

Coloro che vendono i macchinari che installano apparecchi contenti FGAS devono comunicare le vendite già dal 25/07/2019?

Le imprese in possesso di certificato per le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature di protezione antincendio contenenti FGAS, che forniscono all’utilizzatore finale dette apparecchiature non ermeticamente sigillate provvedendo anche al servizio di installazione, a decorrere dal 25 settembre 2019, dovranno indicare gli estremi della vendita in sede di comunicazione delle informazioni relative all’installazione come previsto dall’articolo 16 c. 4 del d.P.R. n. 146/2018. L’informazione così trasmessa sarà valida ai fini di quanto previsto dall’articolo 16 c. 3 del citato decreto.

Tali imprese, laddove vendano le apparecchiature contenti FGAS agli utilizzatori finali senza fornire il servizio di installazione, dovranno invece comunicare le informazioni relative alle vendite attraverso la Banca Dati FGAS, a decorrere dal 25 luglio 2019.

In tale circostanza dovranno qualificarsi come venditori con apposita pratica, da presentarsi in via telematica attraverso la scrivania raggiungibile a partire dal 10 giugno, dal sito http://bancadati.fgas.it

Per informazioni più dettagliate è possibile consultare la sezione domande frequenti – Banca Dati F-gas all’indirizzo https://www.ecocamere.it/faqs/bancafgas?from=bd.b oppure contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti:

  0171 26 02 39
  338 68 00 665

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