Formazione puntuale in tema di sicurezza sul lavoro e responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

Con sentenza n. 30231 del 3 agosto 2021, la Corte di Cassazione ribadisce la centralità della formazione del lavoratore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai fini dell’esclusione della responsabilità del Datore di lavoro e della responsabilità amministrativa dell’Ente per il reato di lesioni gravi commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa in data 23/01/2017 dalla Corte d’appello di Venezia, la quale contestava all’imputato, in qualità di Amministratore della Società, di avere cagionato lesioni personali ad un dipendente con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/2008. Nel caso di specie, un lavoratore, assunto da tre mesi, intento a tagliare un pannello di polistirene estruso con l’uso di una sega circolare sprovvista di spingitoi, entrava in contatto con la lama, riportando una lesione della mano sinistra che comportava una malattia superiore a quaranta giorni.

Con sentenza n. 30231 del 3 agosto 2021, la Cassazione Penale, Sez. IV, ha dichiarato inammissibili i ricorsi in favore dell’imputato e dell’ente, enunciando quanto segue.

Con riferimento alla posizione dell’imputato, egli riveste la qualifica di Legale Rappresentante della Società, nonché di Datore di lavoro dell’infortunato. In molte pronunce giurisprudenziali, si è affermato che “dalla qualità datoriale discendono una serie di obblighi fondamentali, tra i quali deve annoverarsi la previsione dei rischi a cui risulta esposto il lavoratore nell’espletamento delle sue mansioni. Alla previsione del rischio è strettamente collegato l’obbligo di formare e informare il lavoratore, secondo quanto stabilito dall’art. 37 D.lgs. 81/08, e di vigilare perché siano attuate le misure previste ai fini della tutela della sua incolumità”. Ciò considerato, è quindi pacifico che il Datore di lavoro debba rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore, nel caso in cui la mancata formazione sia causalmente collegata al verificarsi dell’evento.

La Corte di Cassazione, allineandosi a quanto affermato dalla Corte di merito, ha evidenziato come l’infortunio del caso di specie sia connesso all’inesperienza del lavoratore, dovuta alla lacunosa e carente formazione professionale ricevuta in relazione al compito affidatogli in azienda. “Dalla descrizione delle modalità di accadimento dell’infortunio è stata logicamente desunta la causa di esso, riconducibile ad una inadeguata e insufficiente formazione del lavoratore. Si legge in motivazione che il dipendente, pur lavorando da tre mesi in I. s.n.c., non aveva un bagaglio d’esperienza specifico, avendo solamente beneficiato di un corso di formazione di otto ore sulle mansioni di operaio edile: anche ammettendo che gli fossero state somministrate nozioni di sicurezza riguardanti il tipo di macchina con cui sì infortunò, la brevità della durata dello stage non gli aveva permesso di acquisire una conoscenza esaustiva ai fini dell’utilizzo in sicurezza del macchinario”.

La Corte di Cassazione non ha altresì individuato le criticità segnalate dal difensore circa la responsabilità amministrativa riconosciuta all’ente, affermando che, dando per acquisita la violazione dell’imputato, le ragioni espresse dalla Corte d’Appello e poste a fondamento del ritenuto vantaggio per la società sono congrue. “In ordine alla responsabilità dell’ente […], affermata la responsabilità del datore di lavoro, è sufficiente osservare che i profili critici afferiscono innanzi tutto (per il datore di lavoro) alla mancata fornitura di un’adeguata preparazione professionale e (per l’impresa). Ciò significa, praticamente, che vi è un risparmio dell’ente, che non deve sostenere costi aggiuntivi per i corsi e per le relative giornate di lavoro ‘perdute’ (ovviamente il termine è usato solo in senso improprio), con la conseguenza di immettere nell’attività produttiva lavoratori non adeguatamente formati ed allertati delle possibili insidie che il luogo di lavoro può sempre presentare”.


Fonte:

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 agosto 2021, n. 3023

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