Emissioni in atmosfera sostanze/miscele CMR e SVHC

Il D.lgs. 102/2020 ha apportato modifiche al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (c.d. Testo Unico Ambientale), prevedendo delle specifiche disposizioni relative ad alcune sostanze pericolose classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o mutagene (CMR) e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata ed estremamente preoccupanti (SVHC).

Il comma 7-bis dell’art. 271 del Testo Unico Ambientale, così come novellato dal D.lgs. 102/2020, stabilisce che le emissioni provenienti dalle sostanze sopra indicate devono essere limitate e sostituite appena possibile all’interno del ciclo produttivo. Di conseguenza, lo scopo di tale normativa è quello di ridurre l’impiego di sostanze pericolose classificate come CMR e SVHC, prescrivendo la sostituzione non appena possibile delle citate sostanze e imponendo comunicazioni agli Enti e/o adeguamenti autorizzativi obbligatori.

Secondo quanto previsto dalla nuova normativa, i gestori degli stabilimenti ed impianti che utilizzano sostanze CMR e/o SVHC e che sono autorizzati alle relative emissioni in atmosfera sono obbligati ad inviare una relazione tecnica all’autorità competente, in cui analizzano la disponibilità di sostanze alternative ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica del loro utilizzo in luogo di quelle altamente preoccupanti come materie prime nei propri processi produttivi.

Per gli stabilimenti in esercizio al 28 agosto 2020 e per quelli nuovi autorizzati successivamente a tale data, la prima relazione deve essere inviata all’autorità competente tassativamente entro il 28 agosto 2021. Successivamente l’obbligo decorrerà ogni cinque anni.

 

 

SOSTANZE / MISCELE INTERESSATE

Le sostanze/miscele coinvolte ai fini dell’applicazione dell’art. 271, comma 7-bis, del Testo Unico Ambientale, sono quelle classificate come:

  • cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (indicazioni di pericolo: H340, H350, H360, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df);
  • di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT/vPvB, tabella A2, parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e Allegato XIII Reg. REACH);
  • estremamente preoccupanti ai sensi dal regolamento (CE) REACH n. 1907/2006 (SVHC).

 

 

SOGGETTI INTERESSATI

Gli obblighi e le prescrizioni di cui all’art. 7-bis del citato D.lgs. 102/2020 si applicano ai gestori di stabilimenti o impianti nei cui cicli produttivi vengono utilizzano le sostanze CMR e/o SVHC da cui si generano emissionie che possiedono l’Autorizzazione Unica Ambientale (c.d. AUA) o l’Autorizzazione Integrata Ambientale (c.d. AIA).

Non sono invece coinvolti, e quindi non devono presentare la relazione di cui all’art. 7-bis, i gestori di stabilimenti ed impianti se:

  • non vengono utilizzate le sostanze/miscele sopra elencate, anche se autorizzati in AUA o AIA;
  • se le sostanze classificate CMR sono utilizzate in quantità inferiori a 10 kg/anno;
  • se le sostanze nella lista SVHC presenti in miscele in concentrazioni inferiori allo 0,1% p/p;
  • le sostanze sono materie prime naturali per le quali è prevista apposita deroga;
  • le sostanze classificate CMR e/o SVHC presenti in emissione derivano da processi chimici o da decomposizione/degradazione;
  • autorizzati in deroga ex art. 272 commi 2 e 3 del Testo Unico Ambientale o con emissioni scarsamente rilevanti.

 

 

ADEMPIMENTI E TEMPISTICHE

I gestori degli stabilimenti ed impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera sono obbligati ad inviare una relazione tecnica all’autorità competente (la Provincia), in cui analizzano la disponibilità di sostanze alternative rispetto a quelle sopra indicate ed esaminano la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze/miscele CMR e/o SVHC e delle alternative individuate. Sulla base della relazione presentata, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.

Per gli stabilimenti in esercizio al 28 agosto 2020 e per quelli nuovi autorizzati successivamente a tale data, la prima relazione deve essere inviata all’autorità competente tassativamente entro il 28 agosto 2021. Successivamente l’obbligo decorrerà ogni cinque anni.

Di seguito, vengono indicati le varie casistiche, gli obblighi e le tempistiche.

 

 

STABILIMENTI CON AUTORIZZAZIONE ORDINARIA  AUA O AIA

-esisenti al 28/08/2020

In caso di utilizzo di sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera, il gestore di stabilimento o di impianto deve:

  • entro il 28/08/2021 redigere la Relazione;
  • entro il 01/01/2025 presentare una domanda di autorizzazione per l’adeguamento alle prescrizioni oppure in data antecedente individuata dall’autorità competente in risposta alla relazione. L’adeguamento potrà inoltre essere previsto in sede di rinnovo periodico dell’autorizzazione o in caso di modifiche sostanziali presentate prima del 01/01/2025, occasioni in cui il gestore dovrà già considerare le eventuali modifiche legate all’utilizzo delle sostanze pericolose.

-con domanda (nuovo impianto, modifica o rinnovo) presentata dopo il 28/08/2020

Nell’autorizzazione vengono riportate le seguenti nuove prescrizioni:

  • sostituire sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo non appena tecnicamente ed economicamente possibile;
  • inviare all’autorità competente la Relazione ogni 5 anni.

-in caso di riclassificazione successiva delle sostanze e/o miscele:

In caso di riclassificazione successiva delle sostanze e/o miscele, occorre:

  • presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del Testo Unico Ambientale, entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso.

 

STABILIMENTI CON AUTORIZZAZIONE VIA GENERALE (AVG) AI SENSI DELL’ART. 272 DEL TESTO UNICO AMBIENTALE

-esistenti al 28/08/2020

In caso di utilizzo delle sostanze e/o miscele sopra elencate, il gestore di stabilimento o di impianto deve:

  • presentare entro il 28/08/2023 una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del Testo Unico Ambientale.

-con domanda (nuovo impianto, modifica o rinnovo) presentata dopo il 28/08/2020

Per usufruire dell’autorizzazione in deroga, il divieto di utilizzo di sostanze e/o miscele classificate come Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene viene confermato e si estende anche a quelle classificate come estremamente preoccupanti.

-In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele

In caso di riclassificazione successiva delle sostanze e/o miscele, occorre:

  • presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’art. 269 del Testo Unico Ambientale, entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso

oppure

  • comunicare agli Enti la sostituzione della sostanza /miscela con una alternativa non pericolosa.

 

SANZIONI

In caso di violazione degli obblighi, sono previste specifiche sanzioni:

  • sanzioni penali, per la mancata domanda di autorizzazione per l’utilizzo di sostanze riclassificate come pericolose entro tre anni
  • sanzioni amministrative pecuniarie da € 500,00 a 2.500, per la mancata presentazione della relazione entro il 28 agosto 2021 (e successivamente ogni cinque anni).

Fonti:

Certifico – https://www.certifico.com/ambiente/356-news-ambiente/14001-relazione-emissioni-in-atmosfera-sostanze-miscele-svhc-cmr

Testo Unico Ambientale – https://lexambiente.it/legislazione/codice-ambientale-dlv-152-06.html

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