In data 24 marzo 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge n. 70 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza Covid-19 che terminerà giovedì 31 marzo.
Il nuovo provvedimento recante le “Disposizioni urgenti per il superamento della misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” ha stabilito quanto segue:
- Obbligo di mascherine: Viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro e mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico
- Fine del sistema delle zone colorate
- Protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute
- Graduale superamento del green pass
- Eliminazione delle quarantene precauzionali
- Capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile
ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO
- Tutti, compresi gli over 50, possono accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base. Fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense e al catering continuativo su base contrattuale.
- Dal 1° maggio 2022: Cessa l’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro.
- Fino al 31 dicembre 2022:
- Resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
- Resta l’obbligo di green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
DAL 1° APRILE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS PER:
- Alberghi e strutture ricettive
- Bar e ristoranti all’aperto
- Musei, mostre e altri luoghi della cultura
- Esercizi commerciali
- Uffici pubblici
- Servizi postali e bancari
- Servizi alla persona
- Sagre e fiere
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento
- Centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto
- Spettacoli e stadi all’aperto
- Trasporto pubblico locale e altri mezzi di trasporto passano al green pass base fino al 30 aprile.
DAL 1° MAGGIO ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS PER:
- Corsi di formazione
- Bar e ristoranti anche al chiuso
- Mense e catering continuativo
- Accesso a spettacoli al chiuso (cinema e teatri) ed eventi sportivi
- Centri benessere
- Convegni e congressi
- Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso
- Mezzi di trasporto.
PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICONTAGIO
I Protocolli di sicurezza anti-contagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive, ciò anche ai fini dell’art. 29-bis del DL n. 23/2020. Tale norma prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nei vari protocolli condivisi.
STRUTTURE SCOLASTICHE
Nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività all’interno delle scuole:
Scuole dell’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Fonte: Governo.it – https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-67/19412