Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Come orientarsi tra obblighi, scadenze e sanzioni
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la normativa di riferimento – D.lgs n. 81/2008 – riserva particolare importanza alla formazione nell’ottica di una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione dei rischi di infortuni negli ambienti di lavoro.
Il Decreto differenzia tre oneri formativi in capo al Datore di lavoro, ossia:
- informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. L’addestramento va effettuato da persona esperta, sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro in quanto non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Il Datore (art. 37 del Decreto) ha l’obbligo di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza aziendale.
Il contenuto della formazione, infine, deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori; qualora rivolta a lavoratori immigrati, deve avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo.
Quando è necessaria
La formazione si estende a tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di lavoro a prescindere dal tipo di contratto e dal settore pubblico o privato, anche nel caso di soci lavoratori, tirocinanti ed apprendisti. Sono per contro esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Ciascun lavoratore deve ricevere una formazione generale di 4 ore alla quale si aggiunge la formazione specifica con durata variabile (da 4 a 12 ore), quest’ultima varia a seconda dal settore economico di appartenenza aziendale (codice ATECO) e dalla classe di rischio indicata sul Documento di Valutazione dei Rischi. Soltanto la formazione specifica è soggetta all’aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni; quella generale non ha scadenza.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (entro 60 giorni dall’assunzione), in caso di trasferimento/cambio mansioni, oppure quando si introducono nuove attrezzature o tecnologie di lavoro, prima dell’utilizzo delle stesse. La formazione secondo il Decreto va periodicamente ripetuta con corsi di aggiornamento in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
Tra le principali figure in materia di sicurezza sul lavoro sono altresì previsti obblighi formativi anche nei confronti dei Preposti e dei Dirigenti con relativi aggiornamenti a cadenza quinquennale. Chi viene inoltre nominato dai lavoratori quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve ricevere, sempre a carico del Datore di lavoro, una formazione iniziale ed un adeguato aggiornamento annuale la cui durata in termini di ore varia in base alla dimensione aziendale.
Per la gestione delle emergenze è previsto che il Datore deve individuare i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e gli addetti alprimo soccorso. Questi soggetti devono essere presenti in ogni Organizzazione in numero variabile in base alle dimensioni ed al numero di lavoratori. Gli addetti così individuati devono ricevere una formazione periodicamente aggiornata per poter ricoprire tali ruoli.
Specifici oneri formativi sono infine previsti per l’utilizzo delle attrezzature da lavoro e per i singoli settori o comparti di lavoro, in quanto la volontà del legislatore è di diffondere una cultura della sicurezza che sia il più aderente possibile alla mansione svolta e quindi realtà lavorativa che coinvolge a pieno la vita del lavoratore. Nell’ottica di sensibilizzare ogni figura professionale, a tutti i livelli, al concetto di rischio e di prevenzione, di sé e degli altri.
I corsi hanno una durata e una validità variabile, come da tabella sotto riportata:
*Si consiglia la stessa periodicità della formazione per gli addetti al primo soccorso secondo il D.Lgs. 388/03 e quindi triennale.
Sanzioni e come evitarle
In materia di formazione nella sicurezza sul lavoro il D.Lgs 81/2001 prevede sanzioni gravose ove si riscontrino mancanze, difformità o irregolarità.
In caso di accertamenti dagli organi di controllo, ove si riscontri la mancata o irregolare formazione dei lavoratori, il Datore può incorrere nella pena dell’’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Inoltre, come più volte ricordato dalla Corte di Cassazione, ove il datore non adempia agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, realizza condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi. L’adempimento di tali obblighi non é escluso né é surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica (C. Cass. Penale, Sez. 4 del 22/06/2021; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018C. Cass. Sez. 4; n. 39765 del 19/05/2015.)
Una buona organizzazione interna permette di monitorare le scadenze ed agevola l’azienda ad adeguarsi ed essere compliant alla normativa evitando di incorrere in sanzioni. In tal senso si ricorda di prestare massima attenzione agli enti formatori ai quali affidarsi, in quanto, ai fini della validità legale dei corsi effettuati, i formatori sono soggetti a vincoli stringenti, anche in termini di accreditamento e controllo dagli organi competenti. La normativa detta infatti importanti requisiti dei formatori al fine di garantire professionalità ed uniformità nell’erogazione dei contenuti.
Contenuti e modalità di erogazione dei corsi
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono individuati negli Accordi presi in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni. Va fatto riferimento ai contenuti degli “Accordi Stato Regioni del 21/12/2011”. In linea generale la durata dei corsi e la frequenza degli aggiornamenti sono relativi sia dalla tipologia di rischio dell’azienda, sia dal concreto grado di responsabilità assunto all’interno della stessa.
La formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro viene svolta in presenza, ossia in aula. Tuttavia, la normativa prevede la possibilità di adottare per determinati percorsi formativi, la modalità e-learning. Per conoscere i corsi che lo Studio Quality eroga “a distanza” clicca qui.
Scarica la tabella riepilogativa sulla durata, validità e scadenza dei corsi di formazione, così da avere un promemoria per le tue attività! SCARICA IL PDF
Corsi a calendario
Ecco un riepilogo dei principali corsi di formazione e aggiornamento a catalogo. Clicca sul corso desiderato per conoscere le date di svolgimento.
- Lavoratori/ Preposti/ RLS / RSPP Datori di lavoro
- Addetti antincendio
- Addetti al primo soccorso
- Attività in spazi confinati
- Addestramento DPI anticaduta e lavori in quota
- Addetti alla conduzione di carrelli elevatori
- Addetti alla conduzione di PLE (con e senza stabilizzatori)
- Addetti alla conduzione gru su autocarro
- Addetti ai lavori elettrici PES/PAV