Approvato il Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo documento, atteso da tempo, rappresenta un passo significativo verso l’armonizzazione e l’aggiornamento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

 

Principali novità introdotte nell’Accordo 2025
  • Accorpamento degli Accordi Precedenti: Il nuovo Accordo sostituisce gli accordi precedenti, tra cui quelli del 21/12/2011, 25/07/2012 e 07/07/2016, creando un quadro normativo più coerente e aggiornato
  • Progetto Formativo Strutturato: Viene introdotta una metodologia obbligatoria per la redazione del progetto formativo, che dovrà delineare in modo chiaro e coerente gli obiettivi, i contenuti, la durata, le modalità didattiche, i criteri di valutazione dell’apprendimento, le modalità di aggiornamento e la verifica dell’efficacia formativa.
  • Durata e Contenuti Minimi dei Corsi: Vengono definite con precisione la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione dei corsi obbligatori per diverse figure professionali, tra cui datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
  • Modalità di Erogazione Flessibili: Sono previste quattro modalità di svolgimento della formazione — in presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e modalità mista — ciascuna accompagnata da precise indicazioni operative, volte ad assicurare la qualità e l’efficacia dell’apprendimento.
  • Verifica dell’Apprendimento: Diventa obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento, al fine di certificare l’efficacia dei corsi.
  • Qualificazione dei Formatori: Vengono stabiliti criteri più rigorosi per la qualificazione dei formatori, che dovranno possedere specifica esperienza professionale e didattica, oltre a partecipare a corsi di aggiornamento.
Tempi di Attuazione e Disposizioni Transitorie

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Al momento, non è ancora stata fissata una data ufficiale per questa pubblicazione.​ Fino ad allora, restano valide le disposizioni previste dagli accordi precedenti, in particolare l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Una volta pubblicato, l’Accordo prevede un periodo transitorio per l’adeguamento:

  • I corsi previsti dagli accordi precedenti potranno essere avviati entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo
  • I datori di lavoro avranno un periodo massimo di 24 mesi per frequentare i nuovi corsi di formazione obbligatori.

 

Implicazioni per le Aziende 

Le aziende dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, aggiornando i propri programmi formativi e assicurandosi che i formatori soddisfino i nuovi requisiti. Sarà fondamentale monitorare l’applicazione dell’Accordo e garantire il rispetto della normativa da parte dei soggetti erogatori e destinatari della formazione.

Per ulteriori dettagli e per consultare il testo completo dell’Accordo, si consiglia di fare riferimento alla Gazzetta Ufficiale.

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NIS2: al via la seconda fase attuativa

È ufficialmente iniziata la seconda fase di attuazione della Direttiva NIS2. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha avviato l’invio delle comunicazioni ufficiali tramite PEC alle aziende che rientrano nel perimetro nazionale della normativa.

Le organizzazioni che hanno ricevuto la comunicazione — identificate come soggetti essenziali o importanti — sono ora tenute a rispettare una serie di adempimenti rigorosi, scanditi da scadenze precise.

 

Scadenze e obblighi: il calendario NIS 2025
ENTRO IL 31 MAGGIO 2025: Aggiornamento delle informazioni

Tutte le aziende coinvolte dovranno trasmettere o aggiornare una serie di dati obbligatori attraverso il Portale Servizi ACN, utilizzando credenziali SPID o CIE.

All’interno del portale sarà disponibile una sezione dedicata per la raccolta delle seguenti informazioni:

  • Dati anagrafici e di contatto del “Punto di Contatto”: una figura con competenze in ambito cybersecurity, interna o esterna all’organizzazione.
  • Designazione di un “Sostituto Punto di Contatto”: una persona fisica distinta, che supporti il referente principale.
  • Indirizzi IP associati a sistemi critici, in conformità all’Art. 7, e dettagli su infrastrutture IT, incidenti e misure di sicurezza adottate.
  • Elenco dei componenti degli organi di amministrazione e direttivi, quali persone fisiche responsabili ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del decreto NIS.
  • Elenco degli Stati Membri UE in cui l’organizzazione fornisce servizi digitali o infrastrutturali.

 

⚠️ Ogni variazione dovrà essere comunicata entro 14 giorni, per garantire la conformità continua.

 

GENNAIO 2026: Notifica Obbligatoria degli Incidenti

A partire dal gennaio 2026, entrerà in vigore uno degli obblighi più rilevanti della Direttiva NIS2: la segnalazione formale e documentata di ogni incidente informatico che abbia un impatto significativo sulla continuità dei servizi, la riservatezza dei dati o la disponibilità delle infrastrutture.

Le organizzazioni non potranno più gestire internamente episodi di compromissione: sarà obbligatorio notificarli seguendo i protocolli ufficiali.

Questo passaggio trasforma i soggetti NIS da meri destinatari di norme a protagonisti attivi della cybersicurezza nazionale.

 

OTTOBRE 2026: Misure Minime Obbligatorie

Entro ottobre 2026, tutte le entità soggette alla NIS2 dovranno aver implementato pienamente le misure minime di sicurezza previste dall’ACN.

Non si tratterà più di buone intenzioni o policy formali: le soluzioni adottate dovranno essere operative, misurabili ed efficaci, con un approccio continuo alla protezione dei sistemi critici.

 

Le sanzioni in caso di inadempienza

La Direttiva prevede sanzioni severe per chi non rispetta gli obblighi previsti:

  • Mancata nomina del CISO/Punto di Contatto: fino a €100.000
  • Omissione nella trasmissione dei dati richiesti: 1–2% del fatturato annuo
  • Violazioni della sicurezza: fino a €10 milioni per le imprese essenziali

 

Supporto e consulenza 

Adeguarsi alla NIS2 è un processo articolato, che richiede competenze tecniche, organizzative e legali. Affidarsi a professionisti del settore consente non solo di essere pienamente conformi, ma anche di trasformare l’obbligo normativo in un’opportunità strategica per rafforzare la resilienza digitale aziendale.

🔍 Il nostro team offre servizi di consulenza e adeguamento operativo.
📞 Contattaci per una valutazione personalizzata e per ricevere supporto su misura.

 

 

MUD 2025: Scadenze e Novità per la Dichiarazione Annuale Rifiuti

Anche per il 2025, le aziende e gli enti soggetti all’obbligo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) dovranno comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso dell’anno precedente (2024). I nostri uffici offrono, a chi ne ha bisogno, il servizio completo di compilazione e invio telematico del Modello.

 

Scadenza e modalità di presentazione

Il termine per la presentazione del MUD 2025 è fissato al 30 aprile 2025, salvo eventuali proroghe. La dichiarazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale predisposto.

 

Chi deve presentare il MUD?

L’obbligo riguarda:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti con più di 10 dipendenti che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi
  • gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006

Sono esenti:

  • Coloro che effettuano attività di trasporto in conto proprio di rifiuti NON PERICOLOSI
  • Imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali, di trattamento delle scorie con meno di 10 dipendenti
  • Attività di demolizione e costruzione (rifiuti non pericolosi)
  • Attività di commercio (rifiuti non pericolosi)

Non devono presentare la dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

  • Imprese agricole
  • Liberi professionisti
  • Estetisti, parrucchieri, tatuatori che producono rifiuti a rischio infettivo
Conseguenze della mancata presentazione nei tempi 

In assenza dei documenti richiesti entro la data limite, non sarà possibile garantire la presentazione del MUD nei tempi previsti, esponendo l’azienda a sanzioni pecuniarie per presentazione tardiva o mancata presentazione, come stabilito dall’art. 258 del D.Lgs 152/2006.

  • Presentazione entro 60 giorni dalla scadenza: Se il MUD viene presentato in ritardo ma entro 60 giorni dalla data di scadenza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 26 euro a 160 euro.
  • Presentazione oltre i 60 giorni, omessa dichiarazione o dichiarazione incompleta/inesatta: In questi casi, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 2.000 euro a 10.000 euro.

Si raccomanda di rispettare le scadenze per evitare l’applicazione di tali sanzioni.

 

Come compilare il MUD 2025? 

Il MUD va presentato, esclusivamente per via telematica, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero a quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione che devono invece presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia in cui hanno la sede legale.

Attenzione!! da quest’anno, l’autenticazione è possibile solo tramite SPID, CIE o CNS.

I documenti e i dati necessari alla compilazione del MUD 2025 sono:

  • Registro/i di carico/scarico rifiuti dell’unità locale dichiarante aggiornato/i con tutti i dati del 2024;
  • Formulari dei rifiuti del 2024 (entrambe le copie) dell’unità locale dichiarante e, se presenti, anche formulari del 2025;
  • Visura camerale attuale;
  • Numero totale degli addetti all’unità locale, ossia il numero medio degli addetti che hanno operato nell’anno 2024 con qualsiasi forma contrattuale e a qualsiasi titolo nell’unità locale a cui è riferita la dichiarazione;
  • Numero dei mesi dell’anno 2024 in cui l’impresa ha operato nell’unità locale a cui è riferita la dichiarazione;
  • Delega alla presentazione per invio telematico del MUD.

 

Come può aiutarti lo Studio Quality

Il nostro team è a disposizione per assisterti nella redazione della documentazione necessaria alla presentazione del MUD 2025.

Offriamo un servizio completo che include la verifica ed eventuale sistemazione dei dati del registro C/S rifiuti, l’elaborazione dei quantitativi di rifiuto gestiti, suddivisi per tipologia e la presentazione telematica del MUD alla Camera di Commercio competente, garantendo la conformità con le normative vigenti. A conclusione del processo, forniremo una copia del MUD in formato digitale, accompagnata dall’attestazione di avvenuta trasmissione.

Contattaci per maggiori informazioni!

 


Mud Telematico

 

Bando ISI 2024: Fino all’80% di Finanziamento a Fondo Perduto per la Sicurezza sul Lavoro

L’INAIL ha lanciato il Bando ISI 2024, un’iniziativa per supportare le imprese nell’adozione di soluzioni volte a migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso finanziamenti a fondo perduto. Tra le diverse linee di intervento, particolare rilievo è dato all’Asse 1.2, che incentiva l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, con un focus sulla certificazione UNI EN ISO 45001:2023.

 

Asse 1.2: Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro

Il Bando ISI 2024 sostiene le aziende che intendono implementare un sistema di gestione certificato per la salute e sicurezza sul lavoro. L’adozione della certificazione UNI EN ISO 45001:2023, rilasciata da organismi accreditati, è una delle misure finanziabili, rappresentando un’opportunità concreta per migliorare le condizioni di lavoro e ridurre il rischio di infortuni.

 

A quanto ammonta il finanziamento?

Il finanziamento concesso dall’INAIL copre l’80% delle spese ammissibili. Il finanziamento minimo è di Euro 5.000, ma non c’è un limite minimo di finanziamento per le imprese con meno di 50 dipendenti. Il finanziamento massimo è di 130.000,00.

Per quanto riguarda la UNI EN ISO 45001:2023, sono ammissibili:

  • spese di consulenza per l’implementazione del sistema di gestione;
  • costi per la certificazione rilasciata da enti accreditati.

 

Chi può accedere al finanziamento?

Possono partecipare al bando le Imprese, anche individuali, che:

  • sono regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e in regola con gli obblighi assicurativi INAIL;
  • non abbiano già adottato o mantenuto un sistema di gestione per la sicurezza nei tre anni precedenti;
  • non abbiano beneficiato di finanziamenti per l’Asse 1.2 nelle ultime tre edizioni del Bando ISI.

Possono partecipare anche enti del Terzo Settore, purché in possesso dei requisiti specificati nel bando.

 

Iter di Presentazione della Domanda e criteri di assegnazione dei fondi

Il processo di partecipazione avviene esclusivamente in modalità telematica sul portale INAIL e si articola in due fasi principali:

  • fase iniziale: Compilazione della domanda online, caricamento della documentazione aziendale e preventivi relativi alla consulenza e alla certificazione.
  • rendicontazione finale: Invio delle fatture elettroniche e documentazione a conferma dell’intervento realizzato.

 

Criteri di Selezione: Punteggio e Ordine Cronologico

La selezione delle domande avviene secondo un sistema a punteggio e in ordine cronologico di presentazione. Per essere considerate ammissibili, le domande devono raggiungere un punteggio minimo di 130 punti e i parametri che concorrono a determinare il punteggio sono, per esempio, le dimensioni aziendali, il settore ATECO ed anche alla tipologia di intervento richiesto. Si sottolinea che la richiesta di adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificazione UNI EN ISO 45001:2023 conferisce 90 punti.

Una volta superata la soglia minima del punteggio minimo, le domande vengono classificate in ordine di invio e finanziate fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

 

Scadenze e Prossimi Passi

Le date di apertura e chiusura della procedura di presentazione delle domande saranno pubblicate sul sito INAIL entro il 26 febbraio 2025. È fondamentale monitorare le comunicazioni ufficiali per rispettare le scadenze e garantire una corretta partecipazione al bando.

 

Il nostro supporto gratuito per la tua domanda

Per aiutare le aziende a valutare le proprie possibilità di accesso al finanziamento, offriamo gratuitamente una simulazione per la verifica del punteggio necessario alla candidatura.

Il nostro team fornisce assistenza gratuita per la presentazione della domanda, accompagnando le imprese in ogni fase del processo. In caso di mancata ammissione al finanziamento, non sarà dovuto alcun compenso.

📌 Vuoi saperne di più o ricevere supporto per la presentazione della domanda? Contatta il nostro team di esperti per una consulenza personalizzata.

 


Link al Bando INAIL: Bando ISI 2024

 

Direttiva NIS2: Scadenze e contenuti chiave da conoscere

Dal 16 ottobre 2024 è in vigore la nuova normativa Network and Information Security (direttiva NIS2) di derivazione europea.

Il recepimento della direttiva con il decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138  mira a garantire l’aumento del livello di sicurezza informatica del tessuto produttivo e delle Pubbliche Amministrazioni del Paese, in armonia con gli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Chi è interessato alla Direttiva NIS?

Il campo di applicazione è ampliato a 18 settori, di cui 11 altamente critici e 7 critici interessando oltre 80 tipologie di soggetti pubblici e privati. La Direttiva si applica ad una gamma più ampia di settori rispetto alla versione precedente. Tra i principali destinatari:

Operatori di servizi essenziali “altamente critici”:
  • Energia
  • Trasporti
  • Settore sanitario
  • Settore bancario
  • Gestione acque
  • Infrastrutture digitali
  • Pubbliche amministrazioni
 Aziende medio-grandi di settori “critici”:
  • Gestione rifiuti
  • Produzione e trasformazione e distribuzione di alimenti
  • Fabbricazione:
    • Fabbricazione apparecchiature elettriche
    • Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.
    • Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
    • Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
  • Produzione e distribuzione di sostanze chimiche
  • Fornitori di servizi digitali

 

Per un maggior dettaglio dei settori interessati fare riferimento al sito ACN: https://www.acn.gov.it/portale/nis/ambito

 

Obblighi chiave della Direttiva NIS2

Le aziende interessate devono adeguarsi a requisiti precisi per garantire la protezione contro minacce informatiche. Gli obblighi principali includono:

  1. Gestione del rischio e misure di sicurezza: Identificazione dei potenziali punti di vulnerabilità e implementazione di politiche e processi per ridurre i rischi legati alla sicurezza informatica.
  2. Piani di risposta agli incidenti: Preparazione di strategie per la gestione e il contenimento di eventuali attacchi informatici.
  3. Obbligo di notifica: Segnalazione degli incidenti significativi entro 24 ore dall’identificazione, con un rapporto dettagliato entro 72 ore.
  4. Responsabilità della Direzione: I dirigenti aziendali sono direttamente responsabili della supervisione delle misure di sicurezza adottate.
  5. Audit e verifiche periodiche: Monitoraggio continuo per garantire la conformità e migliorare la resilienza.
Scadenza importanti

Per le organizzazioni soggette alla NIS2, le principali scadenze da rispettare sono le seguenti:

  • Entro il 28 febbraio 2025: Le organizzazioni identificate come soggetti essenziali o importanti devono registrarsi sulla piattaforma digitale messa a disposizione dall’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale).

IMPORTANTE: La mancata registrazione è una violazione assistita da una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo fino al 0.1% del fatturato annuo su scala mondiale del soggetto.

  • Entro aprile 2025: L’ACN comunicherà l’elenco ufficiale dei soggetti coinvolti dalla direttiva NIS2
  • A partire da gennaio 2026: adempimento agli obblighi di base in materia di notifica di incidente
  • Entro aprile 2026: elaborazione e adozione del modello di categorizzazione delle attività e dei servizi
  • Entro aprile 2026: elaborazione e adozione degli obblighi a lungo termine
  • Entro settembre 2026: completa implementazione delle misure di sicurezza di base

 

Come prepararsi?

Per affrontare al meglio i requisiti della Direttiva NIS2, devono seguire i seguenti passaggi:

  • Analisi dei gap: Valutare lo stato attuale della sicurezza informatica rispetto ai requisiti della NIS2.
  • Pianificazione strategica delle misure di adeguamento: Aggiornare le infrastrutture IT ed i processi interni per soddisfare i nuovi standard.
  • Supporto tecnico monitoraggio continuo: Implementare sistemi di controllo per verificare costantemente la conformità normativa e le soluzioni richieste.
  • Formazione personalizzata del personale aziendale: sensibilizzare i dipendenti e i dirigenti sui nuovi obblighi e rischi.

 

Contattaci per una consulenza personalizzata

La Direttiva NIS2 rappresenta una sfida ma anche un’opportunità per le aziende di migliorare la propria resilienza contro le minacce informatiche. Agire tempestivamente e con un approccio strategico consentirà di non farsi trovare impreparati alle nuove scadenze normative.

Anche se la vostra azienda non rientra tra i soggetti obbligati dalla Direttiva NIS2, i vostri clienti potrebbero richiedervi l’adozione dei suoi principi o l’adesione a standard volontari sulla sicurezza dei dati, come la ISO 27001. Questa norma, infatti, copre gran parte dei requisiti previsti dalla Direttiva, rendendo più semplice l’adeguamento e garantendo una maggiore conformità alle best practice di settore.

Non aspettare l’ultimo momento! Preparati con il nostro team di esperti. Contattaci per ricevere una consulenza su misura e garantire la conformità della tua azienda alla nuova Direttiva.

Per affrontare al meglio i requisiti della Direttiva NIS2, le aziende possono contare sul supporto dello STUDIO QUALITY, che, in collaborazione con SISTECHNOLOGY (società del gruppo SISTEMI CUNEO), offre un servizio completo di consulenza e assistenza tecnica.

Insieme, offriamo soluzioni su misura per garantire la tua conformità e proteggere la tua organizzazione.

 


Sito ufficiale ACN: https://www.acn.gov.it/portale/nis/ambito 

 

R.E.N.T.R.I.: Nuovo obbligo normativo per la gestione dei rifiuti

Il R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema digitale sviluppato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per garantire una gestione trasparente e semplificata dei rifiuti in Italia. Il suo obiettivo principale è monitorare e tracciare ogni fase del ciclo dei rifiuti, dalla produzione fino allo smaltimento o al recupero, contribuendo a contrastare irregolarità e promuovere la sostenibilità ambientale.

L’introduzione del R.E.N.T.Ri sostituisce gradualmente i vecchi sistemi cartacei (Formulario di Identificazione dei Rifiuti – FIR e Registro di Carico/Scarico) con strumenti elettronici certificati.

L’iscrizione sarà obbligatoria in più fasi a partire dal 15 dicembre 2024.

 

Chi è obbligato a iscriversi al R.E.N.T.Ri?

L’obbligo di iscrizione al R.E.N.T.Ri riguarda:

  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti;
  • Trasportatori di rifiuti, sia pericolosi che non;
  • Intermediari e commercianti di rifiuti;
  • Gestori di impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti.

 

Come funziona il R.E.N.T.Ri?

Il sistema prevede:

  1. Iscrizione online sul portale dedicato del Ministero.
  2. Compilazione digitale dei formulari e dei registri di carico e scarico.
  3. Trasmissione delle informazioni relative alla movimentazione e gestione dei rifiuti.
  4. Monitoraggio continuo e trasparente grazie a una piattaforma accessibile in tempo reale.

 

Quando entra in vigore?

L’entrata in vigore del R.E.N.T.Ri avverrà in modo graduale, in base al decreto attuativo 4 aprile 2023, n. 59, che stabilisce tempistiche diverse per le categorie coinvolte. Di seguito i dettagli:

Categoria Scadenza per l’adeguamento
Enti e imprese con oltre 50 dipendenti (rifiuti pericolosi) Febbraio 2025
Enti e imprese con 10-50 dipendenti (rifiuti pericolosi) Agosto 2025
Enti e imprese con meno di 10 dipendenti (rifiuti pericolosi) Febbraio 2026
Produttori di rifiuti non pericolosi (dipendenti ≥ 10) Agosto 2025
Trasportatori di rifiuti Scadenza in base alla categoria di riferimento (produttori/gestori)
Intermediari e commercianti di rifiuti Scadenza in base alla categoria di riferimento (produttori/gestori)
Gestori di impianti di trattamento, recupero e smaltimento Scadenza in base alla categoria di riferimento (produttori/gestori)

 

Le scadenze sono calcolate in base al Decreto Legislativo 4 aprile 2023, n. 59, e decorrono dall’entrata in vigore del decreto (luglio 2023).

È consigliabile per tutte le categorie iniziare subito le procedure di adeguamento per rispettare le tempistiche e garantire la conformità normativa.

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR si applicano a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI: entrata in vigore 13/02/2025. I vecchi modelli non potranno più essere vidimati e utilizzati.

Il versamento di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, commisurato alla tipologia dei soggetti coinvolti e alla classe dimensionale, assicurerà la copertura degli oneri per il funzionamento del Registro Elettronico Nazionale.

 

Quali funzionalità offre il R.E.N.T.Ri
  • Digitalizzare la gestione dei rifiuti: sostituisce i registri e i formulari cartacei con un sistema elettronico centralizzato, semplificando le procedure.
  • Tracciare il ciclo di vita dei rifiuti: monitora ogni fase, dalla produzione al trasporto, fino al trattamento, smaltimento o recupero.
  • Garantire maggiore trasparenza: centralizzando i dati in una piattaforma accessibile alle aziende e alle autorità di controllo.
  • Ridurre gli errori e migliorare la sicurezza: grazie a un sistema standardizzato e verificabile in tempo reale.
  • Facilitare i controlli normativi: offrendo agli enti preposti uno strumento completo per monitorare la conformità.
  • Promuovere la sostenibilità ambientale: ottimizzando la gestione e riducendo il rischio di irregolarità o smaltimenti illegali.

 

La nostra assistenza alle aziende

Il servizio di consulenza che offriamo consente alle aziende di affrontare in modo efficiente e sicuro la transizione verso il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Affianchiamo le aziende nella gestione dei rifiuti nel percorso di iscrizione e utilizzo della nuova piattaforma online, garantendo la conformità normativa e prevenendo potenziali sanzioni da parte degli enti di controllo.

Cosa facciamo per le aziende:

  • Iscrizione al R.E.N.T.Ri: assistenza nella registrazione al portale.
  • Formazione del personale sulla compilazione del registro elettronico dei rifiuti.
  • Supporto nella gestione dei rifiuti e nella compilazione dei formulari elettronici.
  • Aggiornamenti normativi costanti per garantire la tua conformità.

 

Affidati alla nostra esperienza per gestire in modo semplice e sicuro questa importante transizione.

 

Sito ufficiale: https://www.rentri.gov.it/

Versione DEMO per familiarizzare con nuovo registro e formulari: https://www.rentri.gov.it/demo

Q&A: https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud

 

Patente a crediti: procedura da seguire per navigare facilmente sulla piattaforma online

Indicazioni operative per utilizzare la Piattaforma dell’Ispettorato Nazionale del lavoro e richiedere la “Patente a Crediti”

  • “Il sito al quale accedere è https://servizi.ispettorato.gov.it
  • L’accesso avviene attraverso la procedura di identificazione SPID personale o CIE
  • Una volta effettuato l’accesso, occorre entrare nei Servizi disponibili ed avviare la procedura per l’Istanza patente a crediti (qui si precisa che fino al 31 dicembre 2024 è possibile indicare, in regime di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, i soli requisiti di cui all’art. 1 del D.M. 18 settembre 2024 n. 132 (i soli requisiti per il rilascio della patente). A partire dal 1 gennaio 2025 sarà possibile indicare i requisiti aggiuntivi di cui all’art. 5 del Decreto sopra indicato (che incidono sul punteggio aggiuntivo).
  • La procedura chiede di individuare se si tratti di impresa/lavoratore autonomo stabilito in Italia, in uno Stato membro della UE o in uno stato non membro
  • Per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea, è possibile autocertificare il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
  • Una volta prescelto il Paese, la procedura guida alla scelta del soggetto che formula la domanda: legale rappresentante o da uno delegato, trattandosi di procedure differenti (occorre prestare particolare attenzione alle dichiarazioni richieste al delegato)
  • Al completamento della procedura guidata per le varie dichiarazioni, l’applicativo consente di salvare una bozza di domanda, modificabile in successivi accessi prima dell’invio
  • L’invio della istanza comporta l’impossibilità di apportare, successivamente, eventuali modifiche. L’utente viene avvisato da una finestra di dialogo di conferma di invio.
  • L’invio determina la produzione di una ricevuta di rilascio della patente che deve essere scaricata (si consiglia vivamente di farlo immediatamente per non dover accedere nuovamente al sito, sovraccaricando le procedure) e conservata. La ricevuta reca gli estremi del soggetto obbligato (Codice Fiscale e Ragione sociale), l’identificativo dell’istanza stessa, nonché il codice della Patente associata.
  • Allo stato, la procedura per la visualizzazione della patente non è disponibile, per la quale dovrà essere adottata una procedura contenente le modalità di visualizzazione, previo parere del Garante per la privacy. Si deve quindi ritenere che la verifica da parte dei soggetti interessati o obbligati (committente o direttore dei lavori) non sarà possibile se non con la richiesta di copia cartacea dell’istanza (per questo si richiede di stamparla immediatamente e conservarla, anche su supporto informatico).
  • Le disposizioni sulla istanza da parte delle imprese che non abbiano una stabile organizzazione nel territorio italiano non appaiono particolarmente chiare, in quanto non vi sono disposizioni che individuano provvedimenti equivalenti alla patente a crediti.
  • Le istruzioni confermano che ‘in fase di prima applicazione le imprese e i lavoratori autonomi che operano già in cantieri attivi, possono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite l’indirizzo PECdichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.itattivo dal 23 settembre u.s. fino al 31 ottobre p.v.
  • A partire dal 1° novembre non sarà più possibile trasmettere via PEC l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, risultando indispensabile aver effettuato entro il giorno precedente la richiesta di rilascio della patente.
  • L’INL invita espressamente ‘gli operatori che abbiano già trasmesso la PEC ad evitare di concentrare gli accessi sul Portale nella giornata del 1° ottobre o in prossimità del 31 ottobre, avendo a disposizione l’intero mese di ottobre per accedere e completare la procedura sul Portale’
  • Allo stesso modo, l’INL ricorda che, a partire dal 1° ottobre, ‘coloro che non riescano a completare la procedura online in tempo utile rispetto alle attività in corso potranno trasmettere la PEC all’indirizzo di cui sopra e riprovare entro il 31 ottobre’”

Fonte:

Punto sicuro: https://www.puntosicuro.it/edilizia-C-10/patente-a-crediti-criticita-informatiche-istruzioni-tecniche-AR-24711/ 

 

Per maggiori informazioni:

 


 

Cantieri: obbligatoria la Patente a punti dal 01/10/2024

 

Adegua la tua azienda al nuovo sistema di patente a punti obbligatoria!

Dal 1° ottobre 2024 per lavorare nei cantieri sarà necessaria la patente a punti/crediti. 

Il funzionamento è simile a quello di una patente per auto. Si parte da una base iniziale di 30 punti: nel caso si verifichino incidenti, infortuni sul lavoro e/o violazioni delle norme di sicurezza, si procede alla decurtazione dei punti.

 

Soggetti interessati

L’obbligo di possesso della patente riguarderà tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere.

L’obbligo riguarda pertanto non solo le imprese del settore dell’edilizia ma anche tutte quelle imprese che operano in cantiere (ad es. installatori di impianti, appaltatori per attività non edili, ecc.).

Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

 

Requisiti per il rilascio

La patente è rilasciata, su autocertificazione dell’impresa o del lavoratore autonomo, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale.

Il rilascio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti dal testo unico sicurezza;
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF);
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ove prevista.

 

Rilascio e violazioni

Per ottenere il rilascio della Patente sarà necessario presentare domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

NB: Le modalità di presentazione della richiesta di rilascio della patente, i contenuti nonché i presupposti per l’adozione del provvedimento saranno individuati con apposito decreto del Ministero del Lavoro.

La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri. Il limite minimo di crediti sotto il quale non sarà possibile lavorare è fissato a 15, con l’eccezione del completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione, nonché degli effetti dei provvedimenti adottati a seguito di accesso ispettivo.

La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. La verifica riguarderà l’effettivo adempimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.

Sanzioni

Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:

  • una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto;
  • esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

 

 

Per maggiori informazioni:

 


 

Nuovo Bando ESG: fino a 7.500€ per le imprese!

La Camera di Commercio di Cuneo ha indetto un nuovo Bando ESG per sostenere le imprese del territorio nel loro percorso di transizione Ecologica, Sociale e di Governance.

Le imprese possono richiedere un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili.

Il contributo minimo ottenibile è di € 1.500,00 (50% di una spesa minima di € 3.000,00).

Il contributo massimo ottenibile è di € 7.500,00 (50% di una spesa pari o superiore ad € 15.000,00).

 

 

Spese ammissibili

  1. Spese di consulenza e formazione finalizzate a favorire l’adozione dei criteri ESG (spese per valutazioni/certificazioni ambientali, sociali e di governance, quali ad esempio ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, ISO 27001, ISO 26000, UNI PdR 125:2022, etc.
  2. Spese per l’acquisto di sistemi gestionali finalizzati all’operatività aziendale dei Piani di Governance, in ottica di coerenza ai criteri ESG.
  3. Spese di consulenza finalizzate a favorire la razionalizzazione dell’utilizzo di energia da parte delle imprese, mediante interventi di efficienza energetica e/o di sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione delle imprese alle Comunità Energetiche Rinnovabili – CER.
  4. Spese per attività di formazione con specifico riferimento al settore energetico.
  5. Spese per l’acquisto di tecnologie digitali e 4.0 per favorire la transizione energetica (cloud, IoT, intelligenza artificiale, ecc.).

Le spese possono essere sostenute nel periodo compreso fra l’8 aprile 2024, data di apertura del bando, fino al 31 dicembre 2024, con possibilità di integrazione del CUP in fattura.

 

Sono escluse dall’agevolazione le spese per:

  • servizi di pubblicità e marketing;
  • servizi di consulenza specialistica relativa alle ordinarie attività amministrative aziendali;
  • servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

 

 

Aziende beneficiarie

Sono ammesse al bando le imprese che:

  • possiedono la sede legale o unità operative nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Cuneo;
  • sono attive ed in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
  • sono in possesso di DURC regolare ed hanno pagato il diritto annuale camerale;
  • non hanno beneficiato del medesimo contributo indetto dal bando “Bando ESG e Transizione Energetica – Anno 2024 (COD. 2407)”.

 

 

Come partecipare al bando ESG e Transizione Energetica

Le domande possono essere presentate, utilizzando la piattaforma RESTART (https://restart.infocamere.it) dalle ore 12:00 del 08/07/2024 alle ore 18:00 del 08/11/2024, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.

L’invio della domanda di rendicontazione, vincolante ai fini del rilascio del contributo, è da svolgersi entro il 31 gennaio 2025, pena la decadenza del contributo stesso.

 

 

Quali servizi offriamo?

Lo Studio Quality offre una gamma completa di servizi per aiutare le aziende a realizzare le attività previste dal Bando ESG, tra cui:

  • Consulenza e formazione sui criteri ESG: aiutiamo le imprese a comprendere a fondo i criteri ESG e come integrarli nella loro strategia aziendale. Forniamo inoltre formazione al personale per sensibilizzarlo sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale.
  • Supporto per l’implementazione e/o le certificazioni ISO: guidiamo le imprese nell’implementazione dei sistemi di gestione conformi agli standard ISO prescelti e le affianchiamo nel percorso di ottenimento delle relative certificazioni.
    • ISO 14001 (ambiente)
    • ISO 45001 (salute e sicurezza sul lavoro)
    • ISO 14064:2019 parte 1 (quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra dell’Organizzazione – Carbon footprint dell’azienda)
    • UNI/PdR 125:2022 (parità di genere)
    • ISO 30415 (diversity and inclusion)
    • ISO 26000 (responsabilità sociale)
    • ISO 37001 (prevenzione della corruzione)
    • ISO 27001 (sicurezza dei dati e dell’informazione)
  • Assistenza gratuita per la presentazione della domanda e della rendicontazione: In caso di affidamento di una o più delle attività sopra riportate, forniamo assistenza completa e gratuita per la compilazione della domanda di contributo e per la corretta rendicontazione delle spese sostenute.

 

 

Non perdere questa opportunità!

Insieme, possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e a rendere la tua azienda più competitiva e performante.

 

Per maggiori informazioni:

 


 

Rafforzare la cybersecurity nell’era digitale: l’impatto di NIS2 e ISO 27001

SEMINARIO GRATUITO

 

03 Luglio 2024 • ore 09.00-12.00

STUDIO QUALITY  – Via Cuneo 103, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)


 

In un mondo sempre più digitale e interconnesso, la cybersecurity è diventata una priorità assoluta per le aziende di tutte le dimensioni. Le minacce informatiche sono in continuo aumento e possono avere un impatto devastante sulla reputazione, le finanze e le operazioni di un’azienda.

STUDIO QUALITY ha organizzato un nuovo seminario gratuito per fornire alle aziende le informazioni e gli strumenti necessari per comprendere e implementare con successo la NIS 2 e la ISO 27001, con la partecipazione tecnica di BUREAU VERITAS ITALIA SPA e SISTECHNOLOGY SRL (Gruppo Sistemi Cuneo).

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro mercoledì 26 giugno 2024.

 

 

 

Programma

Le normative di riferimento per la protezione dei dati

La norma internazionale ISO/IEC 27001:2022

Misure di gestione dei rischi di cybersicurezza

Requisiti della NIS2 e il loro impatto sulle aziende

 

Intervengono

STUDIO QUALITY Società di consulenza aziendale specializzata in privacy e sistemi di gestione

BUREAU VERITAS ITALIA SPA Leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica e certificazione

SISTECHNOLOGY SRL Azienda specializzata in soluzioni di cybersecurity